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PRIVACY: PUBBLICITA’ PER FAX? SOLO CON CONSENSO DESTINATARIO

21 Aprile 2004 Commenta

(ANSA) – ROMA, 21 APR – Pubblicita’ per fax? Si’ ma solo con il consenso del destinatario. E’ illecito infatti, ha spiegato il Garante per la privacy, inviare fax indesiderati e subordinare l’interruzione della pubblicita’ ad una chiamata fax a pagamento. Chi lo fa, sul territorio italiano, rischia fino a a due di prigione. Si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicita’ od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico, o viene reperito sulla rete Internet. Inoltre non si puo’ mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all’ interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa. Sulla questione e’ intervenuto l’ Ufficio del Garante dopo la segnalazione di un dipendente di una societa’ privata che aveva ricevuto al numero di fax del proprio ufficio un’ offerta di una societa’ con sede legale all’ estero, di abbonamento ad un servizio di invio di ‘fax pubblicitari e di trattenimento gratuiti per cinque anni’. Nella segnalazione il dipendente chiedeva di sapere se era lecito l’invio tramite fax di materiale avente carattere commerciale senza che vi fosse stato il suo preventivo consenso e se era corretta la formula, proposta dalla societa’ per interrompere ”immediatamente il ricevimento di fax pubblicitari”, di rispedire il modulo ricevuto ad un numero di fax a tariffazione speciale specificando di non essere interessato al servizio e quindi pregandoli di cancellare i dati personali in loro possesso. L’ Autorita’ ha fornito all’interessato il quadro di riferimento normativo riconoscendo la fondatezza della sua lamentela, e si e’ attivato prontamente interessando il Garante inglese competente per le iniziative da intraprendere nei confronti della societa’ sulla base della legislazione li’ vigente. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (art.130) e il decreto legislativo n. 185/1999 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza (art. 10, comma 1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente l’interessato e, dall’altro, che nella stessa informativa sia previsto che l’ utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell’ interessato. All’interessato il Codice della privacy riconosce il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin dall’ inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati personali che lo riguardano senza particolari formalita’, dunque anche verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all’ invio della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale. Nella risposta il Garante ha quindi specificato che la grave violazione dei diritti dell’ interessato riconosciuti dal Codice prevede espressamente l’ applicazione, per chi opera sul territorio italiano, della sanzione penale della reclusione fino a 2 anni. L’Autorita’, come ricordato, trattandosi di una societa’ con sede legale all’ estero, ha gia’ provveduto ad attivare il Garante territorialmente competente per le iniziative da intraprendere. (ANSA).

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