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Propaganda elettorale: vietati banner e spot on line

12 Aprile 2004 Commenta

I banner contenenti propaganda elettorale possono essere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamente con lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamente informato quest’ultimo che i dati personali che ha comunicato per ricevere la newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico elettorale on line.
Lo ha precisato L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali a seguito della richiesta di alcune concessionarie di pubblicita’ e societa’ operanti nel settore, anche in relazione a segnalazioni di cittadini in materia di propaganda elettorale.
Ribadendo la necessita’ di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati, come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale, l’Autorita’ ha richiamato le societa’ al rispetto della normativa sulla privacy con particolare riferimento al caso in cui talune societa’ abbiano raccolto un consenso per finalita’ commerciali e pubblicitarie e si siano interrogate sulla  possibilita’ di avvalersi di tale  consenso per scopi di propaganda politico-elettorale.
L’inserimento di tali messaggi di propaganda  nelle newsletter richieste, spesso solo per campi di attivita’ molto specifici (hobby, musica, teatro ecc.) da soggetti ai quali e’ stata fornita un’informativa nella quale sia assente qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale, e’ in contrasto con le particolari garanzie che il codice prevede in tema di posta elettronica e che derivano dalla normativa comunitaria.
Garanzie diverse rispetto a quelle previste per la propaganda cartacea basata sull’utilizzo di registri ed elenchi pubblici accessibili a chiunque. Come piu’ volte sottolineato dal Garante, infatti, per gli indirizzi di posta elettronica e’ prevista una tutela specifica anche in ragione del mezzo impiegato.
Tali indirizzi  non possono esse considerati “pubblici” e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. Ne’ gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicita’ sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita.
Le societa’ interessate ad inviare propaganda elettorale possono, comunque, chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati, una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale.

Come e’ noto su tale problematica poco piu’ di un mese fa l’Autorita’ Garante gia’ e’ intervenuta con  un provvedimento generale del 12 febbraio 2004, che ha indicato  principi e  criteri ai quali partiti, sostenitori di liste e candidati devono attenersi per un uso corretto dei dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di propaganda elettorale, soprattutto se si avvalgono di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.

Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve pero’ rispettare i diritti e le liberta’ fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.
Con l’approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l’Autorita’ ha quindi ritenuto necessario richiamare l’attenzione sulle garanzie vigenti dopo l’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull’informativa alle persone interessate.

Nel provvedimento vengono, innanzitutto, indicati i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso e’ necessario.
In particolare, secondo il Garante, si puo’ prescindere dal consenso degli interessati quando i dati sono estratti da fonti “pubbliche” nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.
Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili, senza discriminazioni, in base ad un’espressa disposizione di legge o di regolamento.
Se non ricorre questa condizione, l’amministrazione o l’ente pubblico che detiene i dati non puo’ permetterne l’utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel codice (art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. cit.), che a volte rendono i dati “pubblici” solo per permetterne l’uso per alcune finalita’.
Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale: a) le c.d. liste elettorali; b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio; c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti: l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero per le elezioni del Parlamento europeo; le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea, residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo; l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e degli schedari consolari; l’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero (Comites), reso pubblico con modalita’ definite con un regolamento.

E’ necessario, pero’, secondo il Garante, porre attenzione in questi casi: alle modalita’ prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia); alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalita’ specifiche; alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia.
Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196/2003), e che in alcuni casi e’ possibile solo se si indica la data della loro estrazione e l’ origine.
Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio: atti anagrafici e dello stato civile; dati tratti dalle liste elettorali di sezione gia’ utilizzate nei seggi; dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista; schedari istituiti presso gli uffici consolari.
Gli elenchi telefonici costituiscono un caso a parte in quanto la loro disciplina e’ stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie. Il nuovo regime sara’ attuato prevedibilmente nella seconda meta’ del 2004 e la propaganda sara’ possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta.
Nel frattempo, il Garante ha precisato che gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti (cfr. art. 55 e 75 d.lg. 1 agosto 2003, n. 259).
Resta pacifico che fuori dei predetti casi, benche’ la propaganda elettorale abbia una sua specificita’ rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non e’ possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell’interessato, basato su un’informativa che evidenzi chiaramente l’utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi: invio di fax; invio di messaggi Sms e Mms; chiamate telefoniche senza l’intervento di un operatore; chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile; indirizzi di posta elettronica (difatti secondo il Garante gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti “pubbliche” liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso v. artt. 24 e 130 d.lgs. n. 196/2003; v. Provv. del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. spamming).

Il consenso e’ necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali: sono ricavati da pagine web; sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l’intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell’identita’ del destinatario; quando gli indirizzi non sono registrati dopo l’invio dei messaggi.
La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilita’ in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.

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