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Il Riuso Delle Informazioni Del Settore Pubblico

3 Maggio 2004 Commenta

ROMA. Il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella PubblicaAmministrazione) ha recentemente costituito un gruppo di lavoro (referente:Pierluigi Ridolfi, componente CNIPA; coordinatore: Gabriele Lazzi; ElettraCappadozzi, Mauro Draoli, Caterina Lupo, Franco Ronci) che, in una primafase, dara’ supporto al Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie nell’elaborazione di una progettata direttiva nazionale e nelle attivita’ per ilrecepimento della Direttiva europea n. 2003/98/CE relativa al riutilizzodell’informazione del settore pubblico; curera’ l’avvio di un’indagineconoscitiva sulle possibilita’ di accelerare l’interscambio ed il riuso didati pubblici; fornira’ assistenza alle pubbliche amministrazioni epromuovera’ azioni di comunicazione e promozione sul tema. Inoltre, anchecon la collaborazione della societa’ Allaxia, selezionata attraverso un’indagine di mercato, lavorera’ per individuare alcune specifiche aree dipossibile riuso su cui attivare confronti e progetti sperimentali.La Direttiva Comunitaria n. 2003/98/CE approvata il 17 novembre 2003 epubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 individua nelleinformazioni del settore pubblico (di tipo sociale, economico, geografico,climatico, turistico, in materia di affari, di brevetti, di istruzione…)”un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati suicontenuti digitali”, da riutilizzare per “sfruttarne il potenziale econtribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro”.La Direttiva invita pertanto gli Stati membri a favorirne il riuso,incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti, creandoindici on-line dei documenti disponibili, provvedendo licenze standard peril riutilizzo. Per documento si intende “qualsiasi contenuto, a prescinderedal suo supporto” e per riutilizzo “l’uso di documenti in possesso di entipubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o noncommerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di serviziopubblico per i quali i documenti sono stati prodotti”. Si precisa anche chelo scambio di documenti tra enti pubblici in adempimento dei loro compitiistituzionali non costituisce riutilizzo.La Direttiva si applica solo a documenti e informazioni privi di vincoli (diproprieta’ intellettuale, di sicurezza, ecc.), escludendo esplicitamente leinformazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istitutid’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enticulturali. Sono anche esclusi, naturalmente, i dati personali. La Direttivadisciplina il riutilizzo indicando che i documenti debbono esser messi adisposizione del richiedente, ove possibile per via elettronica, entro unlasso di tempo ragionevole (normalmente 20 giorni); i documenti sono messia disposizione in qualsiasi formato e lingua preesistente, senza obbligo diadeguarli o di crearne di nuovi per soddisfare la richiesta; l’eventualecorrispettivo in denaro non deve superare i costi di raccolta, produzione,riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugliinvestimenti; gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzoincondizionato di documenti o imporre condizioni, anche attraverso unalicenza; le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non debbonocomportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo; sonopossibili licenze con diritti esclusivi, rese pubbliche, soggette a riesameperiodico e con scadenza periodica, solo per l’erogazione di servizid’interesse pubblico.

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