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La Legge Sul Deposito Legale Dei Documenti Si Applica Ai Siti Web?

17 Maggio 2004 Commenta

ROMA. Come e’ noto di recente e per l’esattezza il 27 aprile 2004 e’ statapubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 106 del 15 aprile 2004 chedisciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinatiall’uso pubblico.La legge ha una portata molto generale e dispone che al fine di conservarela memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto dideposito obbligatorio (legale), i documenti destinati all’uso pubblico efruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loroprocesso tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi idocumenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.L’elencazione fornita dall’art. 4 della legge e’ molto ampia e cio’ ha fattosubito allarmare i titolari di siti web preoccupati per l’eventualecoinvolgimento della Rete Internet e quindi dei loro siti con contenutipubblici.Indubbiamente e’ un periodo sfortunato dell’attuale produzione legislativaforse un po’ troppo superficiale nei confronti di una delle maggiori realta’della nostra epoca come Internet.Specialmente il Ministro Urbani sembra non avere un grande rapporto con laRete visto che risulta sempre lui il promotore sia del famigerato DecretoLegge sul file sharing all’esame del Parlamento per la conversione che diquest’altra legge piuttosto imprecisa e pericolosamente vaga che nelrinnovare una disciplina risalente al 1939 finisce per confermarne in largaparte i contenuti e la logica, nonostante ormai siano passati piu’ di 60anni ed e’ in corso un importantissimo processo di informatizzazione delnostro paese che coinvolge non solo le infrastrutture ma anche la nostramentalita’.La legge n. 106 sembra non aver tenuto conto di tutto questo e si limita aprevedere nell’ambito della documentazione destinata al deposito legaleanche i documenti diffusi su supporto informatico o in rete dimenticandoche non e’ in questo modo che si legifera al passo con i tempi.Naturalmente gli stessi operatori ministeriali ritengono inapplicabile lalegge ad Internet innanzitutto per ovvi problemi logistici: ladocumentazione presente su Internet e’ talmente vasta che sarebberonecessari strumenti e risorse eccezionali per archiviare tutti i daipresenti in Rete.Resta pero’ il problema rappresentato dal tenore troppo ampio della leggeper cui tutte le speranza sono riposte nel regolamento ministerialeattuativo, che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge dovra’illustrare le modalita’ di applicazione della normativa ai documentitrasmessi per via telematica.

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La legge sul deposito legale dei documenti si applica ai siti web?

17 Maggio 2004 Commenta

E’ stata pubblicata sulla G.U. la legge che disciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico. La legge (15 aprile 2004, n. 106)  ha una portata molto generale e dispone che al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio (legale), i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
Nell’elencazione fornita dall’art. 4 dei documenti destinati al deposito legale vi si fanno rientrare i libri, gli opuscoli; le pubblicazioni periodiche; le carte geografiche e topografiche; gli atlanti; la grafica d’arte; i video d’artista; i manifesti; la musica a stampa; le microforme; i documenti fotografici; i documenti sonori e video; i film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Societa’ italiana autori ed editori (SIAE); i soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; i documenti diffusi su supporto informatico; i documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle categorie precedenti.
Un’elencazione molto ampia che ha fatto subito allarmare i titolari di siti web preoccupati per l’eventuale coinvolgimento della Rete Internet e quindi dei loro siti con contenuti pubblici.

Indubbiamente e’ un periodo sfortunato dell’attuale produzione legislativa forse un po’ troppo superficiale nei confronti di una delle maggiori realta’ della nostra epoca come Internet.
Specialmente il Ministro Urbani sembra non avere un grande rapporto con la Rete visto che risulta sempre lui il promotore sia del famigerato Decreto Legge sul file sharing all’esame del Parlamento per la conversione che di quest’altra legge piuttosto imprecisa e pericolosamente vaga che nel rinnovare una disciplina risalente al 1939 finisce per confermarne in larga parte i contenuti e la logica, nonostante ormai siano passati piu’ di 60 anni ed e’ in corso un importantissimo processo di informatizzazione del nostro paese che coinvolge non solo le infrastrutture ma anche la nostra mentalita’.
La legge n. 106 sembra non aver tenuto conto di tutto questo e si limita a prevedere nell’ambito della documentazione destinata al deposito legale anche i documenti diffusi  su supporto informatico o in rete dimenticando che non e’ in questo modo che si legifera al passo con i tempi.

Si dimentica (ma a questo punto devo iniziare a pensare che non ci si vuole rendere conto) che Internet per le sue stesse caratteristiche intrinseche e’ una realta’ in continuo mutamento per cui un sito web oggi esistente, domani potrebbe non esistere piu’ od essere completamente trasformato.
Naturalmente gli stessi operatori ministeriali ritengono inapplicabile la legge ad Internet innanzitutto per ovvi problemi logistici: la documentazione presente su Internet e’ talmente vasta che sarebbero necessari strumenti e risorse eccezionali per archiviare tutti i dai presenti in Rete.

Resta pero’ il problema rappresentato dal tenore troppo ampio della legge per cui tutte le speranza sono riposte nel regolamento ministeriale attuativo, che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge dovra’ illustrare le modalita’ di applicazione della normativa ai documenti trasmessi per via telematica.
Si presume che il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali nominera’ come membri della Commissione che curera’ la stesura del regolamento anche esperti di Internet per riparare in qualche modo alla stortura legislativa.
La questione non e’ da poco perche’ la legge prevede sanzioni piuttosto pesanti (e devo dire che il Ministro Urbani e’ molto attento a questo aspetto, peccato che non lo sia per il resto), difatti l’art. 7 stabilisce che chiunque vi’ola le norme della legge e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
Ma cio’ che piu’ scoraggia e’ che ormai nell’attuale epoca storica sta prevalendo una prassi molto preoccupante e cioe’ quella di approvare nell’immediato provvedimenti normativi frutto di veloci e superficiali riflessioni, per poi intervenire in seconda battuta a correggerne le storture e le inesattezze a seguito di energiche contestazioni della collettivita’.
E’ giusto tutto questo?

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