Le Nuove Regole Del Garante In Tema Di Videosorveglianza
ROMA. Con un provvedimento generale sulla videosorveglianza datato 29 aprile2004 l’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, GaetanoRasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove regole cheriguardano il settore pubblico e quello privato. Tali regole, rispetto alleprime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre del2000 sono piu’ precise e Nel provvedimento, difatti, sono inequivocabilmentesanciti dei principi fondamentali da rispettare nel caso di installazione ditelecamere. In particolar modo viene precisato che l’installazione ditelecamere e’ lecita solo se e’ proporzionata agli scopi che si intendonoperseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati soloquando altre misure siano insufficienti o inattuabili. La proliferazione diquesti sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezzadei cittadini. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitatanel tempo. I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area e’sottoposta a videosorveglianza.Se e’ vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudical’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamentodegli illeciti e’ anche vero che l’installazione di sistemi divideosorveglianza non deve pero’ violare la privacy dei cittadini e deveessere conforme al recente codice in materia di protezione dei datipersonali.La videosorveglianza rimane un tema di grande rilievo e interesse per l’opinione pubblica. Difatti le videocamere ormai sono molto diffuse nellenostre citta’ e gli utilizzi piu’ comuni dei sistemi di videosorveglianzapossono essere classificati in: sistemi di rilevazione e controllo deiflussi di traffico; sistemi di rilevazione delle infrazioni al codice dellastrada; sistemi di vigilanza nel pubblico trasporto; sistemi di controllodei perimetri e degli spazi di stabilimenti ed edifici pubblici dasottoporre a particolare tutela; aree a grande presenza di pubblico quali lestazioni, le aree aeroportuali e portuali, i grandi magazzini e centricommerciali, centri direzionali; filiali bancarie, sportelli automatici,farmacie e rivendite di merci di valore; stazioni di rifornimento; parcheggie aree pubbliche ove si sono riscontrati frequenti episodi malavitosi.Considerato che la normativa sulla privacy ha sempre ritenuto dato personalequalsiasi informazione che permette l’ identificazione della personacompresi i suoni e le immagini, e’ ovvio che anche una sempliceinstallazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deveessere conforme alle disposizioni sulla privacy: a quale tipo di funzione oper quale finalita’ viene realizzata; la sicurezza e la conservazione delleimmagini e delle riproduzioni; l’ uso appropriato rispetto alla finalita’;l’ informazione agli interessati. Questa e’ l’originaria posizione delGarante resa nota, non solo, in diverse decisioni e pareri ma anche in unasorta di decalogo elaborato il 29 novembre 2000 che ha raccolto le regole darispettare per non violare la privacy, in caso di attivita’ divideosorveglianza.Di recente, poi, lo scorso 11 febbraio il Gruppo di lavoro che riunisce leautorita’ di protezione dati dell’UE ha approvato il parere 4/2004 redattosulla base del documento predisposto dal segretario generale dell’Autorita’italiana Giovanni Buttarelli.Il Parere contiene un “decalogo” sulle cautele ed i principi da osservare inmateria di videosorveglianza. I Garanti hanno tenuto conto delle indicazionigiunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003,alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) edanche singoli cittadini.L’ultimo provvedimento del Garante ha quindi recepito in pieno ilsuggerimento del gruppo di lavoro comunitario dettando, innanzitutto deiprincipi di carattere generale validi sia per i soggetti pubblici che perquelli privati adottati nel rispetto di quelle fondamentali prescrizioni intema di privacy di liceita’, necessita’, proporzionalita’ e finalita’.
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