Home » Internet & Tecnologia

Privacy E Malattie Professionali: Molto Frequenti Le Violazioni Della Normativa

31 Maggio 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali (StefanoRodota’. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) in un recenteprovvedimento ha vietato all’Inail di utilizzare i dati sanitari di un’assicurata e ha disposto il blocco di alcune informazioni relative allostato di salute presenti negli archivi del datore di lavoro e ricavabilidalle diagnosi contenute nei certificati dei lavoratori.All’amministrazione e’ stato, inoltre, imposto di adottare opportuniaccorgimenti per non rendere visibili le diagnosi sulle certificazionisanitarie detenute.Nel Provvedimento il Garante ha precisato che nelle denuncie di malattiaprofessionale che i datori di lavoro devono trasmettere all’Inail vannoindicate solo informazioni sanitarie relative o collegate alla patologiadenunciata e non dati sulla salute inerenti a semplici malesseri accusati oad assenze registrate nel corso del rapporto di lavoro, non rilevanti per lamalattia professionale. Anche se l’amministrazione viene a conoscenza dialtri dati, deve comunicare e conservare solo quelli necessari prescrittidalla normativa.Al blocco dei dati si e’ giunti a seguito di una segnalazione di unadipendente che lamentava un trattamento illegittimo di informazionisanitarie nel corso della procedura avviata per il riconoscimento dimalattia professionale.La misura adottata dal Garante si e’ resa necessaria per evitare il rischioconcreto di un pregiudizio per la segnalante e per tutti gli altrilavoratori i cui dati sanitari sono ricavabili dalle diagnosi riportate suicertificati.L’amministrazione pubblica presso la quale lavora la segnalante, anziche’inviare all’Inail, come prescrive la normativa, solo la denuncia di malattiaprofessionale corredata dal certificato medico con la sintomatologiaaccusata, aveva invece trasmesso tutti i certificati presentati dalladipendente nel corso del rapporto di lavoro.Nella documentazione erano presenti piu’ di 60 certificati prodotti dal 1985al 2000 e una nota riepilogativa delle assenze. Erano oltretutto riportateanche le diagnosi relative a malesseri temporanei (stato febbrile,faringite) e patologie che non risultavano collegabili a quella denunciataall’Inail.La trasmissione di questi certificati medici, ha stabilito il Garante, none’ giustificata da alcuna disposizione normativa ed e’ risultatasoprattutto in contrasto con la normativa sulla privacy.Si e’ verificata, quindi, un’illegittima comunicazione di dati nonpertinenti ed eccedenti ai fini del riconoscimento della malattiaprofessionale e questi dati non potranno essere utilizzati dall’Inail perla valutazione.Il Garante ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti neiconfronti dell’amministrazione pubblica che ha comunicato i dati.Copia del provvedimento e’ stata trasmessa alla magistratura penale per levalutazioni di competenza, perche’ nel corso del procedimento avviato dalGarante l’amministrazione aveva inoltre negato di aver mai inviatocertificati all’Inail.L’attuale disciplina in materia prevede, infatti, che il lavoratore assenteper malattia sia tenuto a presentare al datore di lavoro solo l’attestazionedella prognosi. Puo’ capitare, pero’, che nel certificato venga indicataanche la diagnosi: in questo caso l’amministrazione, che non e’ legittimataa trattare questi dati, deve quindi adoperarsi per oscurare la diagnosi eadottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici.Situazione del tutto diversa e’, invece, quella del datore di lavoro che inconformita’ alla disciplina normativa e contrattuale richiede agli organicompetenti la visita medica fiscale per il lavoratore assente che non abbiacomunicato il motivo della sua mancata presenza sul posto di lavoro.In tal caso come gia’ precisato dal Garante il datore di lavoro non viola laprivacy.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>