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Privacy e notificazioni: chi ci spiega come fare?

2 Maggio 2004 Commenta

Chi sperava che le nuove indicazioni in materia di notificazione fornite in questi ultimi giorni dal Garante potessero risolvere i vari problemi inerenti a questo obbligo previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e’ rimasto certamente deluso. [1] 
Quest’obbligo di natura semplicemente dichiarativa e formale (anche se pesantemente sanzionato in caso di sua violazione) deve essere adempiuto oggi solo in forma telematica…purtroppo il sito del Garante in questi giorni e’ quanto meno difficilmente navigabile! E pensare che il primo obbligo che si ricava dalla normativa (art. 38 del Codice) riguarda proprio il Garante che dovrebbe “favorire la disponibilita’ del modello per via telematica”, magari con precise istruzioni per la sua compilazione.
Come ormai molte imprese drammaticamente sanno, si tratta di compilare pagine e pagine contenenti diverse tabelle , con caselle di spunta, spesso con richieste incomprensibili o comunque di dubbia utilita’….
Scaricare oggi, a pochi giorni dal fatidico 30 aprile, le varie pagine contenenti le istruzioni e le singole tabelle risulta ormai praticamente impossibile!
Provare a telefonare al Garante non risolve il problema: le risposte sono vaghe e veloci, dall’Ufficio si possono solo ottenere indicazioni generali e l’unico riferimento rimarrebbe il sito…o l’esperto di fiducia…
Ma anche l’esperto naviga nell’incertezza burocratica… perche’ mai, ci chiediamo, una semplice dichiarazione di scienza deve contenere precise indicazioni sulle varie modalita’ di trattamento, sui criteri, sui singoli possibili interessati, sulle precise categorie di dati, in un paradossale ingarbugliato groviglio di informazioni che chissa’ se tra mille anni qualcuno si prendera’ la briga di leggere?
Si puo’ ridurre la tutela nel trattamento del dato personale in un faticoso incomprensibile adempimento burocratico?
Infine, queste dettagliate informazioni, non sarebbe piu’ opportuno ricavarle dalla doversosa compilazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (ex art. 34 del Codice)?
E per concludere: chi in questi giorni non riuscira’ materialmente (a causa del difficile accesso al sito web del Garante) ad eseguire questo adempimento sara’ ugualmente passibile di sanzioni (ex art. 163 Codice)?
Potra’ iniziare ugualmente il trattamento? O dovra’ riprovare piu’ tardi ed essere piu’ fortunato? [2]


[1] Il presente articolo e’ stato consegnato alla Rivista due giorni prima della scadenza prevista per effettuare validamente le notificazioni ex art. 181 D. Lgs.196/2003. Un giorno prima della scadenza sul sito del Garante, dopo che il presente articolo era stato pubblicato su altre Riviste, e’ apparsa la seguente comunicazione (di fatto il Garante, consapevole dei problemi tecnici segnalati, ha prorogato il termine):
Nel quadro delle prescrizioni che il Garante puo’ impartire per la trasmissione della notificazione per via telematica e per la conferma del suo ricevimento (art. 38, comma 2, d.lg. n. 196/2003), e per venire incontro alle esigenze rappresentate dai soggetti che solo nelle ultime ore si accingono a procedere alla sottoscrizione della notificazione con firma digitale, si fa presente che le notificazioni iniziate e sospese verranno considerate validamente effettuate anche se completate ed inviate entro le ore 24.00 del 15 maggio p.v.
Eventuali soggetti che incontrino difficolta’ relative all’intenso traffico telematico di queste ore, possono rappresentare tali difficolta’ entro le ore 24.00 del 30 aprile 2004 contattando l’Ufficio del Garante, ai seguenti indirizzi e-mail:
rgt-conferma@garanteprivacy.it o fax: nn. 0669677810/0669677915 ed indicando gli estremi identificativi del titolare del trattamento oggetto della notificazione, l’indirizzo e i propri recapiti telefonici o di posta elettronica. Anche per questi soggetti sara’ possibile completare la procedura entro la data sopra indicata.
Per accedere alle procedure di notificazione del trattamento dei dati personali e alla consultazione del registro dei trattamenti:
https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaTelematica.php
Il Garante ha, quindi, accordato di fatto un’altra “proroga” (come gia’ successo per il DPS) per tutti coloro che abbiano tentato di effettuare la notificazione entro il 30 aprile e abbiano avuto difficolta’…come di solito succede dalle nostre parti, si cerca di risolvere il problema “rattoppando” e concedendo proroghe di dubbia legittimita’ (non e’ un po’ arbitrario fissare un termine ultimo come il 15 maggio? il Garante lo puo’ fare?)

[2] Un caso pratico-comico successo ad una societa’ che vuole iniziare un trattamento elettronico di dati ai fini di profilazione elettronica: notificazione cartacea spedita con racc. a.r. il 30/12/03 – ricevuta il giorno 05/01/04 dal Garante. Risposta del Garante: Ci spiace… dall’1.1 e’ in vigore il nuovo Codice della Privacy…la sua notificazione non puo’ essere accettata e comunque non consentira’ l’archiviazione presso il registro elettronico… Nel caso avesse pagato anche i 12 euro, quali diritti di segreteria, puo’ chiederne la restituzione con il modulo allegato.

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