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Relazione 2003 del Garante Per La Privacy: Attenzione Alle Derive Tecnologiche!!

5 Maggio 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali ha presentatoil giorno 28 aprile alle ore 11,00, presso la Sala della Lupa di PalazzoMontecitorio, la Relazione sull’attivita’ svolta nel 2003.La Relazione, che e’ stata trasmessa lo stesso giorno al Parlamento e alGoverno, traccia il bilancio del lavoro svolto, illustra le diversequestioni delle quali si e’ occupata l’Autorita’ nel suo settimo anno diattivita’, e fa il punto sullo stato di attuazione della disciplina sullaprivacy, anche alla luce della recente entrata in vigore del Codice inmateria di protezione dei dati personali.Tra i temi di maggiore interesse affrontati quest’anno nel discorso dipresentazione del Presidente dell’Autorita’ Garante le novita’ introdottedal Codice della privacy, i nuovi sistemi elettronici di raccolta dei datipersonali, i rischi legati all’uso delle biometrie (impronte digitali,iride, identificazione facciale, Dna), e le tecniche di localizzazione.Consueto incontro con il Garante per la protezione dei dati personali chenel presentare la propria relazione sull’attivita’ svolta nel 2003 ha coltol’occasione per lanciare alcuni segnali di viva preoccupazione sullo statodella privacy avuto riferimento specialmente alle nuove tecnologie.L’Autorita’ nel richiamare l’importanza di alcuni principi fondamentaliquali quelli di dignita’, finalita’, pertinenza e proporzionalita’, hasottolineato nel proprio discorso la rilevanza di ulteriori principi, speciein rapporto alla privacy, come quelli di “semplificazione, armonizzazione edefficacia” (art. 2.2 Codice) e di “necessita'” (art. 3 Codice). Anzi avutoriferimento a quest’ultimo principio ha ritenuto necessario fare alcuneconsiderazioni.L’articolo 3 del Codice per la protezione dei dati personali stabilisce che”i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendoal minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, inmodo da escluderne il trattamento quando le finalita’ perseguite nei singolicasi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi odopportune modalita’ che permettano di identificare l’interessato solo incaso di necessita'”. Si enuncia cosi’ una linea di politica del dirittoparticolarmente impegnativa, che mette anche in guardia contro quelle che ilGarante definisce pericolose “derive tecnologiche”. Si tratta di unaindicazione importante, perche’ la protezione dei dati rischia ogni giorno d’essere compressa dalla crescente offerta sul mercato di tecnologie cherendono piu’ agevole forme generalizzate di raccolta delle informazioni.Il principio di necessita’ diviene cosi’ un ineludibile test legislativo pervalutare la legittimita’ delle raccolte di informazioni personali.In cio’ non e’ difficile scorgere la volonta’ di misurare l’accettabilita’sociale e politica delle tecnologie anche dal punto di vista del rapportotra mezzi e fini in una societa’ democratica, come, peraltro, prescrive l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950), dove sisubordina la possibilita’ di limitare la protezione della vita privata efamiliare solo attraverso misure coerenti con il carattere “democratico” diuna societa’.Secondo il Garante il Codice rafforza il legame tra privacy e democrazia inquanto le derive tecnologiche possono produrre gravi effetti distorsivi.

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