Elenchi Telefonici: Ancora Problemi Di Privacy
ROMA. Di recente l’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali haesaminato il caso dell’intestatario di una utenza telefonica riservata chesi e’ ritrovato suo malgrado invece sull’elenco degli abbonati, siacartaceo, sia on line.Il malcapitato dopo aver verificato che il suo numero compariva sull’elencotelefonico cartaceo e on line ne ha chiesto la cancellazione al servizioclienti della societa’.Nonostante le assicurazioni ricevute, poiche’ il numero continuava acomparire sull’elenco on line, dopo una nuova richiesta di cancellazionerimasta senza risposta, ha presentato ricorso al Garante.Il gestore, che in un primo momento aveva ritenuto corretto il propriooperato, a seguito di ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poidichiarato all’Ufficio del Garante di aver effettuato nuove ricerche dallequali era emerso che effettivamente la richiesta dell’abbonato relativa adun’utenza riservata, era stata disattesa per un disguido nella fase diinserimento manuale dei dati del cliente nei sistemi commerciali aziendali.La societa’ telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambiodel numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo daglielenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari aquattro mensilita’ del canone come previsto dal contratto.Il Garante ha accertato che l’inclusione negli elenchi cartacei e on linedi dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta del cliente,ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione dei dirittidell’interessato.L’abbonato ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere ilrisarcimento del danno al giudice civile e in quella sede spettera’ allasocieta’ telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee perevitarlo.Alla societa’ che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopola presentazione del ricorso sono state addebitate le spese delprocedimento.Dichiarata invece inammissibile la specifica richiesta del cliente di averecopia del contratto poiche’ una tale richiesta non rientra tra quelleproponibili ai sensi della legge sulla privacy.Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazioneelettronica ha reso necessario un ulteriore adeguamento della normativasulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed internazionale.Sul punto il Codice per la protezione dei dati personali ha compiuto unaricognizione innovativa delle preesistenti norme sul trattamento dei datinel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, come modificato dald.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo il recepimento delladirettiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita privata nel settoredelle comunicazioni elettroniche.La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criteriogia’ presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio”tecnologicamente neutro”, ossia valido ed applicabile a tutte le forme dicomunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.In merito alla problematica rappresentata dagli elenchi o banche dati dinumeri di telefonia fissa e mobile, come e’ noto l’Autorita’ per le garanzienelle comunicazioni con deliberazione n. 36/02/Cons del 6 febbraio 2002 haprevisto la costituzione della banca dati dove confluiranno alcuni datipersonali di tutti gli abbonati e titolari di carte prepagate e in base allaquale potranno essere realizzati nuovi elenchi telefonici in formatocartaceo ed elettronico.
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