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Elenchi telefonici e privacy, ancora problemi

23 Giugno 2004 Commenta

L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il caso dell’intestatario di una utenza telefonica riservata che si e’ ritrovato suo malgrado  invece sull’elenco degli abbonati, sia cartaceo, sia on line.
Il malcapitato dopo aver verificato che il suo numero compariva sull’elenco telefonico cartaceo e on line ne ha chiesto la cancellazione al servizio clienti della societa’.
Nonostante le assicurazioni ricevute, poiche’ il numero continuava a comparire sull’elenco on line, dopo una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha presentato ricorso al Garante.
Il gestore, che in un primo momento aveva ritenuto corretto il proprio operato,  a seguito di ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato all’Ufficio del Garante di aver effettuato nuove ricerche dalle quali era emerso che effettivamente la richiesta dell’abbonato relativa ad un’utenza riservata, era stata disattesa per un disguido nella fase di inserimento manuale dei dati del cliente nei sistemi commerciali aziendali.
La societa’ telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambio del numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo dagli elenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari a quattro mensilita’ del canone come previsto dal contratto.
Il  Garante ha accertato che l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati  per espressa richiesta del cliente, ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione dei diritti dell’interessato. L’abbonato ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento del danno al giudice civile e in quella sede spettera’ alla societa’ telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo.
Alla societa’ che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la presentazione del ricorso sono state addebitate le spese del procedimento.
Dichiarata invece inammissibile la specifica richiesta del cliente di avere copia del contratto poiche’ una tale richiesta non rientra tra quelle proponibili ai sensi della legge sulla privacy.

Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione elettronica ha reso necessario un ulteriore adeguamento della normativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed internazionale.
Sul punto il Codice per la protezione dei dati personali ha compiuto una ricognizione innovativa delle preesistenti norme sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, come modificato dal d.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criterio gia’ presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio “tecnologicamente neutro”, ossia valido ed applicabile a tutte le forme di comunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.

In merito alla problematica rappresentata dagli elenchi o banche dati di numeri di telefonia fissa e mobile, come e’ noto l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 36/02/Cons del 6 febbraio 2002 ha previsto la costituzione della banca dati dove confluiranno alcuni dati personali di tutti gli abbonati e titolari di carte prepagate e in base alla quale potranno essere realizzati nuovi elenchi telefonici in formato cartaceo ed elettronico.
In proposito va segnalato che e’ in fase avanzata l’analisi di quei profili che, nell’ambito della realizzazione di tale banca dati, riguardano piu’ propriamente l’osservanza della normativa sulla protezione dei dati personali.
In particolare, i principali fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile stanno predisponendo, in collaborazione con il Garante, versioni perfezionate dei modelli di informativa e consenso ispirate al rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, da sottoporre (tramite diverse modalita’, a seconda che si tratti o meno di clienti con i quali gia’ sussiste un rapporto) all’attenzione degli interessati, al fine dell’inserimento dei loro dati nella banca dati in discorso e, quindi, nei nuovi elenchi telefonici.
Come ha precisato il Garante nella propria relazione sull’attivita’ 2003 la problematica ha richiesto particolari approfondimenti, venendo in considerazione un “serbatoio” di informazioni dal quale innumerevoli soggetti potranno attingere per utilizzare dati relativi ai recapiti ed al numero di utenza degli interessati.
La chiarezza, sinteticita’ e univocita’ dell’informativa e’ quindi essenziale per far comprendere a tutti gli abbonati le conseguenze che si determinano nel breve e medio periodo allorche’ si acconsenta all’utilizzo da parte di terzi dell’indirizzo o del numero di telefono anche mobile per inviare messaggi, missive, fax, Sms o Mms, altre chiamate vocali, ecc.
Con specifico riguardo agli elenchi, il Garante ha infatti segnalato come la relativa disciplina normativa sia stata recentemente oggetto di significative modifiche che ne hanno mutato in radice la natura e le finalita’. Non a caso, quindi, il Codice ha attribuito all’Autorita’ il compito di individuare, con proprio provvedimento, le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati (ed ai titolari di carte prepagate) negli elenchi cartacei o elettronici disponibili al pubblico (art. 129).

Il Garante e’ pertanto in procinto di adottare tale provvedimento al fine di individuare, in particolare, idonee modalita’ di manifestazione del consenso degli interessati con riguardo sia alla semplice inclusione dei loro dati negli elenchi, sia all’utilizzo ulteriore dei medesimi dati per finalita’ riconducibili ad operazioni commerciali, di marketing, sondaggi, o simili.
In effetti alla base di qualsiasi inserimento in una banca dati deve esserci il consenso disciplinato dall’art. 23 del Codice per la protezione dei dati personali.
In generale, a prescindere da specifiche normative, la tutela accordata dall’ordinamento giuridico alla propria immagine, al proprio nome, alla propria identita’, al segreto epistolare e telefonico impone di ritenere, per analogia, vietata la diffusione senza consenso di notizie della vita privata la cui pubblica conoscenza non sia di alcuna utilita’ sociale.

Con l’avvento della normativa sulla privacy e’ stato sancito che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e’ ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
Il consenso e’ validamente prestato solo se e’ espresso liberamente e in forma specifica.

E’ necessario inoltre che l’interessato o la persona della quale sono raccolti i dati personali sia stata previamente informata per iscritto circa: le finalita’ e le modalita’ del trattamento dei dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il diritto di accesso dell’interessato ed i diritti connessi, le generalita’ del titolare ed eventualmente del responsabile.

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