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Nuovo Decreto Ingiuntivo Basato Sulla Produzione Di E-Mail

26 Giugno 2004 Commenta

LECCE – Si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamentesulla produzione di una semplice e-mail, che – secondo una corretta letturadell’art. 10 II comma del T.U.D.A. – puo’ essere considerata valida “formascritta”, liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.
IlTribunale di Mondovi’, si legge in un comunicato stampa, ha emesso un nuovodecreto ingiuntivo (375 del 07/06/2004) basato esclusivamente sulriconoscimento di debito contenuto in una messaggio non cartaceo, ma diposta elettronica, e che si distingue per chiarezza espositiva eapprofondimento del problema, riportando in dettaglio la dottrina egiurisprudenza piu’ recente che aveva gia’ ampiamente trattatol’argomento.

In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto in pieno latesi del ricorrente secondo la quale:
“Il documento informatico e’ larappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti.
La firma elettronica e’ l’insieme dei dati in formaelettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altridati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazioneinformatica.
L’e-mail e’ un documento informatico provvisto di firmaelettronica, nel quale la coppia di dati “indirizzo mittente – headers”associati logicamente alla coppia di dati “username e password” soddisfa ilrequisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n.445/2000″.
Il provvedimento per esteso e’ pubblicato sul sitohttp://www.scint.it

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