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Sono Legittime Le Web Cam Per Propaganda Turistica?

29 Giugno 2004 Commenta

ROMA. Siamo ormai in estate e sotto la lente del Garante sono finiti gliimpianti di videosorveglianza per propaganda turistica.Porti e spiagge vengono spesso costantemente monitorati, anche perverificare le condizioni meteorologiche, da web cam, talvolta dotate dizoom, che riprendono immagini, riguardanti anche ignari cittadini, poivisibili sul sito web dell’ente locale.L’occasione per un nuovo intervento dell’Ufficio del Garante e’ stata l’installazione, da parte di un Comune adriatico, di un sistema divideosorveglianza su un’ampia area portuale e del quale ha dato notizia lastampa locale.L’Autorita’ ha avviato accertamenti per verificare la conformita’ deltrattamento (raccolta, conservazione, uso ecc.) dei dati personali,effettuato attraverso telecamere e diffusi in Internet, al Codice dellaprivacy e al recente provvedimento generale in materia di videosorveglianza.Gli interrogativi riguardano l’utilizzazione di telecamere chespazierebbero dal porto alla spiaggia fino al mare aperto, con un ampioangolo di visuale. Le immagini poi, riprese 24 ore su 24, sarebbero visibilie trattabili (ingrandite, conservate etc.) dal computer di casa collegandosial sito del Comune.L’amministrazione pubblica dovra’ fornire puntuali informazioni sulle misureadottate per rispettare la privacy delle persone riprese.Il Garante, nel frattempo, ha richiamato il Comune al rigoroso rispetto ditutte le prescrizioni contenute nel provvedimento generale ribadendo che l’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilita’ diutilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino asanzioni amministrative e penali.Come e’ noto con un provvedimento generale sulla videosorveglianza datato 29aprile 2004 l’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello,Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove regole cheriguardano il settore pubblico e quello privato. Tali regole, rispetto alleprime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre del2000 sono piu’ precise e tengono conto delle indicazioni emerse in sedeinternazionale e comunitaria.Nel provvedimento, difatti, sono inequivocabilmente sanciti dei principifondamentali da rispettare nel caso di installazione di telecamere.In particolar modo viene precisato che l’installazione di telecamere e’lecita solo se e’ proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altremisure siano insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questisistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza deicittadini. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata neltempo. I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area e’ sottopostaa videosorveglianza.Se e’ vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudical’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamentodegli illeciti e’ anche vero che l’installazione di sistemi divideosorveglianza non deve pero’ violare la privacy dei cittadini e deveessere conforme al recente codice in materia di protezione dei datipersonali.Purtroppo numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante chelamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiatureche rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.L’ovvia conseguenza e’ che l’uso illecito di sistemi di videosorveglianzaespone all’impossibilita’ di utilizzare le immagini raccolte, aprovvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.Chi installa telecamere, quindi, deve innanzitutto perseguire finalita’determinate e di propria pertinenza. Si e’ invece constatato che, spesso, leamministrazioni comunali, indicano indebitamente, come scopo dellasorveglianza finalita’ di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento deireati che competono solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

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