Domain name e pericoli di confusione
A piccoli passi ci si muove sul terreno incerto e ancora poco conosciuto della tutela giuridica del domain name, una delle tante chimere create dall’irrequieta societa’ dell’informazione.
Dal punto di vista tecnico chiariamo che il nome a dominio e’ una versione alfanumerica dell’indirizzo IP assegnato a ciascun computer, segno che consente l’identificazione e l’accesso ad un determinato computer dalla generalita’ di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete.
Il diritto esclusivo sul nome a dominio viene acquistato attraverso la registrazione presso le competenti autorita’ (in Italia l’ente preposto e’ la Registration Authority, responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel c.d. country code Top Level Domain “itâ€).
Di talche’, restando nella metafora mitologica, si potrebbe sostenere che lo sforzo da compiere per trovare il bandolo “giuridico†della matassa sia quello ciclopico di applicare in via analogica le ordinarie categorie concettuali giuridiche alle nuove realta’, dopo averle opportunamente adeguate.
Ed in effetti in tal direzione la giurisprudenza e la dottrina fin qui si sono mosse, qualificando il nome a dominio quale vero e proprio segno distintivo, atipico naturalmente, la cui funzione sarebbe duplice: una di mero indirizzo, consentendo all’internauta l’accesso al sito, l’altra di vero e proprio “catalizzatore†di clientela.
L’effetto naturale ed immediato di tale equiparazione e’ dato dalla possibilita’ di applicare al domain name la disciplina posta a tutela dei segni distintivi, tra cui quella della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 C.C.. Resta da chiarire che solo la parte centrale del domain name ha funzione distintiva, godendo il medesimo – giusta tale capacita’ – della protezione contro proditori accostamenti confusori.
L’ennesima conferma in tal senso e’ giunta dal Tribunale di Mantova che il 05 giugno scorso ha emesso un’ordinanza con la quale e’ stato rigettato un ricorso proposto da una societa’ che chiedeva tutela contro presunti atti di concorrenza sleale posti in essere da altra societa’, rea di aver registrato un domain name molto simile a quello della ricorrente.
E d’altro canto la lamentata confondibilita’ (lato sensu intesa) nel caso di specie non poteva essere messa in dubbio, giacche’ i due domain name – intesi come second level domain – differiscono soltanto per una vocale: cartucce (della ricorrente) versus cartuccie (della resistente). Come evidente, nel caso de quo la ricorrente non aveva utilizzato quale domain name il nome del proprio marchio d’impresa, ma piuttosto quello identificativo del tipo di prodotto venduto.
Il descritto domain name e’ stato assimilato dall’organo giudicante ad un’insegna, dal momento che l’utente della rete effettivamente considera le pagine web come locali dell’imprenditore, spazio virtuale ove lo stesso svolge la tipica attivita’ commerciale, incontrando il pubblico degli interessati ai suoi prodotti.
La resistente, ben difendendosi, ha sostenuto pero’ che non puo’ esservi spazio per alcuna delle ipotesi di tutela previste dalla normativa generale in tema di concorrenza sleale (art. 2598 citato) dal momento che manca l’elemento che possa fondare e legittimare qualsivoglia forma di protezione: id est un sufficiente grado di capacita’ distintiva del segno stesso. La parola cartucce e’ evidentemente lemma di uso comune, ed in quanto tale incapace di identificare o individuare un determinato imprenditore, distinguendolo da tutti gli altri.
Quando manca la capacita’ distintiva del segno viene meno qualsiasi pericolo di confusione e, conseguentemente, qualsiasi esigenza di protezione. In effetti, come spiega il dictum del Tribunale, sarebbe ridicolo parlare di pericolo di confusione tra due imprenditori che utilizzano per individuare i loro prodotti un termine generico, da tutti usato per contraddistinguere non gia’ i prodotti specifici che provengono da una data fonte produttiva ma tutti i prodotti di quel genere, da chiunque fabbricati e messi in commercio.
Valentina Renna
Docente Corso di Alta Formazione Diritto & Economia del Commercio Elettronico Internazionale
Collaboratrice Area Legale Studio Associato D.&L.
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