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e-Banking, nuovo prodotto per Banca Popolare di Milano

11 Luglio 2004 Commenta

La Banca Popolare di Milano, istituto all’avanguardia nel settore dell’Internet banking ha realizzato di recente un nuovo prodotto denominato InLineaNet in collaborazione con Cilmemultitel dedicato in particolare alle Piccole e Medie Imprese.
Sul relativo sito 
le imprese trovano uno strumento completo, flessibile e personalizzabile: un’alternativa alle soluzioni standardizzate, che spesso non si adeguano pienamente alla grande varieta’ di esigenze operative e gestionali tipica delle Piccole e Medie Imprese.
In particolare InLineaNet e’ un servizio Multibanca, Multiutente, Multifirma e Multiazienda.

Multibanca in quanto le Piccole e Medie Imprese sono molto differenti fra loro per giro d’affari, esigenze, quantita’ e qualita’ di relazioni che hanno con altre aziende e istituti di credito: per questo inLineaNet puo’ essere attivato in tre differenti modalita’.
“Base” (on line) offre tutte le funzioni informative e dispositive tipiche dei servizi di internet banking e altre utilita’ quali la ricarica on line dei cellulari aziendali, ma anche funzioni piu’ specifiche come l’interrogazione del portafoglio effetti e la ricezione in formato digitale di estratti conto e documentazione contabile.
Le imprese che hanno bisogno, accanto al servizio base, anche delle funzioni CBI possono scegliere se accedervi in versione monobanca (modulo Plus Mono) o Multibanca (modulo Plus Multi).
Questa flessibilita’ permette anche alle aziende di piccole dimensioni che hanno un’ operativita’ complessa di accedere agli strumenti piu’ avanzati in modo semplice e a costi contenuti; il tutto integrato dall’uso della firma digitale fornito con Actalys.
Il prodotto e’ multiutente in quanto attivando inLineaNet, l’amministratore dell’azienda puo’ stabilire diversi profili di utilizzo del servizio da parte dei dipendenti, in completa liberta’ e non attraverso profili standardizzati: cio’ permette di adattare l’uso del servizio alla reale struttura organizzativa dell’azienda. Inoltre, i dipendenti hanno accesso a inLineaNet in modo completamente trasparente, visualizzando soltanto le funzioni che effettivamente possono usare.
Particolare attenzione e’ data alla protezione della privacy; in particolare, si sono distinte le funzioni di bonifico generale da quelle di bonifico per emolumenti, in modo che le persone autorizzate a gestire pagamenti generici non vengano a conoscenza, ad esempio, dei dati relativi agli stipendi.
Il prodotto e’ multiazienda perche’ consente la gestione di piu’ aziende consociate e di holding: le capogruppo possono disporre delle comunicazioni bancarie relative alle aziende controllate che, a loro volta, possono operare in completa autonomia.
Infine InLineaNet e’ multifirma perche’ nelle versioni abilitate ai servizi CBI, e’ possibile impostare e gestire on line anche azioni che richiedono firma congiunta; il sistema di firma digitale adottato, fornito da Actalys, e’ stato configurato in modo da permettere questa speciale opzione, in completa sicurezza.

La necessita’ di recarsi allo sportello bancario per motivi strettamente operativi e’, quindi, davvero ridotta al minimo.
In effetti si ricorda che un contratto di “Internet banking” e’ in genere caratterizzato dall’esistenza di due profili: uno meramente informativo ed uno dispositivo. Il primo ha per oggetto la consistenza patrimoniale dei rapporti intercorrenti tra il cliente e l’istituto bancario e coinvolge il profilo della correttezza della banca nel fornire le informazioni sullo stato patrimoniale dell’utente che, non diversamente dalle informazioni che vengono fornite in occasione di una richiesta tramite mezzi fisici o semi-virtuali (POS), puo’ dar luogo in caso di difformita’ dal saldo patrimoniale effettivamente riscontrato a responsabilita’ risarcitoria della banca per inesatte informazioni. Il secondo profilo e’ relativo alla possibilita’ di effettuare operazioni direttamente on-line e giustifica l’applicabilita’ di una disciplina ad hoc per la validita’ delle operazioni dispositive.
A tale proposito occorre verificare se le operazioni dispositive siano assoggettate ad un onere di verifica per iscritto e dunque se sia necessario utilizzare il tradizionale scritto cartaceo o il meccanismo di firma digitale ogniqualvolta si decida di effettuare un’operazione dispositiva.

Il problema, secondo autorevole dottrina (Sarzana di Sant’Ippolito F.), potrebbe essere analogo a quello che avviene nel caso di contratto di trading on line per i singoli ordini di vendita e di acquisto di azioni, tenendo presente pero’ che la comunicazione “Trading on line e regole di comportamento”, del 21 aprile 2000, non impone la forma scritta per le singole operazioni disponendo tale onere solo in presenza di fattispecie particolari, come nel caso della richiesta da parte dell’utente di dar corso all’ordine in presenza di una manifestazione di volonta’ contraria da parte dell’intermediario.
Ugualmente le singole operazioni dispositive del contratto di Internet banking, in quanto esecuzione di un accordo contrattuale approvato in forma scritta, potrebbero sottostare all’art. 161 del d.lgs. 385/93 che prevede indirettamente l’applicabilita’ della disposizione del precedente art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (ed istruzioni operative della Banca d’Italia del 24 maggio 1992), che stabiliscono la possibilita’ di deroga alla forma scritta nei contratti bancari “per le operazioni ed i servizi gia’ contemplati in contratti gia’ redatti per iscritto”.
In tale ultimo caso sarebbe, quindi, ipotizzabile una deroga alla necessita’ di stipula del contratto per iscritto per ogni contratto che venga incluso in un rapporto gia’ redatto in tal modo: il rigoroso formalismo sarebbe quindi limitato alla stipula del contratto c.d. “contenente”, al cui interno sarebbe poi incluso il contratto “contenuto” per il quale e’ invece sancita l’assoluta liberta’ di forma.
Diversamente argomentando e ritenendo, invece, la forma scritta elemento essenziale per la validita’ delle operazioni direttamente dalla rete Internet (si pensi ad es. ad un contratto di “Internet banking” instaurato ex novo) lo svolgimento delle prestazioni dispositive relative al contratto di Internet banking dovrebbe rispettare la disciplina dettata dall’art. 11 del D.P.R. 445/2000 che a sua volta, al 2° comma, rimanda genericamente alle vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

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