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Non si puo’ legalizzare la pirateria internet

1 Luglio 2004 Commenta

Di fronte ad un’offerta legittima di musica on line tramite le molte piattaforme che stanno moltiplicando l’offerta di brani e’ chiaro che si debba difendere i contenuti con altrettanta efficacia.


Il recente “Decreto Urbani”, per alcuni aspetti, ha introdotto ulteriori elementi di tutela rispetto alla Direttiva Copyright gia’ recepita dal nostro Paese nel 2003.
La polemica che ne e’ seguita si e’ focalizzata prevalentemente sull’introduzione dello “scopo di profitto” all’art. 171-ter della legge sul Diritto D’autore n. 633 del 1941:
Tuttavia, pochi hanno evidenziato che il disposto normativo contenuto nell’articolo 171-ter circoscrive la fattispecie penale, ponendo come condizione per l’applicazione della norma stessa un ulteriore pre-requisito: l’uso non personale dell’opera tutelata. Pertanto, le infrazioni commesse per uso personale rimangono punite con le sanzioni amministrative gia’ previste dall’art. 174-ter della legge n. 633 del 1941, come peraltro gia’ previsto dalle norme recepite con la Direttiva sul Copyright, che ha affrontato la questione essenziale del diritto d’autore nell’era digitale e prima ancora la legge 248 del 2000


Appare peraltro sorprendente la posizione di chi si appella alla c.d. Direttiva Enforcement per dissipare ogni dubbio sulla presunta legittimita’ dello scambio di musica e film per uso personale.
La citata Direttiva nulla dice in merito allo scambio di opere mediante programmi di condivisione di files. Non e’ il peer to peer il suo ambito di applicazione. Bisogna chiarire che il provvedimento si occupa di armonizzare procedure cautelari civili in ambito comunitario e non di introdurre nuove fattispecie, ovvero di modificare quelle gia’ regolamentate dalla Direttiva sul Copyright entrata in vigore appena nel 2003.
Anzi, a ben vedere, la Direttiva non solo fa salvi gli obblighi incombenti in forza di trattati internazionali, quali i TRIPs, ma lascia del tutto impregiudicata la possibilita’ per gli Stati membri di applicare sanzioni penali in violazione di abusi commessi anche su scala non commerciale.
Quindi non si possono strumentalizzare le normative comunitarie a seconda delle esigenze e soprattutto il Decreto Urbani, sul fronte delle norme penali non ha ecceduto rispetto al contesto europeo.


In tale contesto non si puo’ seriamente sostenere la ventilata applicazione di pesanti sanzioni penali (detentive) nei confronti di chi semplicemente scarichi dalla rete un’opera per fini non commerciali.

Perche’ infatti la condotta sia punibile con la severita’ prevista dal decreto e’ necessario che l’opera “piratata” sia non solo riprodotta sull’hard disck del computer, ma che essa sia anche posta a disposizione del pubblico al fine di trarne un sostanziale vantaggio.
Non e’ quindi sufficiente ai fini della punibilita’ penale che l’opera sia stata “scaricata” per uso personale ed in tale caso, come abbiamo visto, rimarrebbe in vigore la gia’ prevista sanzione amministrativa.
L’agitato “spauracchio” delle “migliaia di ragazzini da mandare in galera”, ha invece un solo vero obiettivo, ovvero quello di sottrarre ogni minima protezione ai diritti di proprieta’ intellettuale veicolati su Internet.


Sorprende che coloro che si ergono a difensori del web contro il presunto strapotere delle “majors” cinematografiche e discografiche di fatto poi non fanno altro che favorire le politi che delle societa’ di telecomunicazioni il cui vero business oggi altro non e’ che vendere banda larga senza minimamente preoccuparsi di che cosa, legale o meno, sia scaricato o messo a disposizione dagli utenti.


C’e’ da chiedersi a questo punto come possa decollare nel nostro Paese un’offerta legale di musica, di opere cinematografiche on-line, o di opere scientifiche e letterarie ove fosse consentita per legge o divenisse prassi tollerata il principio per cui scambiarsi files non sarebbe altro che un atto di esercizio dell’eccezione di “copia privata”.
In tal caso, perche’ mai un consumatore dovrebbe essere invogliato ad acquistare su un sito legale un brano musicale a pochi centesimi di euro. se l’alternativa e’ il file sharing come “copia privata”?

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