Nuovi elenchi telefonici: pronto il modello da sottoporre agli abbonati
In attuazione di recenti direttive europee, il nostro Paese introdurra’, per primo in Europa, diverse novita’ negli elenchi telefonici che verranno distribuiti a partire dalla seconda meta’ del 2005.
In particolare gli abbonati, oltre al diritto di scegliere liberamente se e come comparire nell’elenco, potranno decidere se ricevere o no pubblicita’.
Solo chi scegliera’ di ricevere informazioni commerciali o promozionali vedra’, infatti, segnalato l’indirizzo o il numero telefonico con uno speciale simbolo.
Non si potranno piu’ utilizzare gli elenchi per invadere di messaggi pubblicitari chi non lo ha richiesto.
Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari, ma solo con l’espresso consenso dell’abbonato o degli acquirenti di carte pre-pagate.
Il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha definitivamente varato il modello per informare gli abbonati dei nuovi diritti che la disciplina sulla privacy riconosce loro.
Il modello, consultabile sul sito del Garante, e predisposto in cooperazione con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, verra’ trasmesso a tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile.
Il modello ha visto anche la collaborazione delle associazioni dei consumatori, le quali hanno espresso un parere che e’ stato recepito.
Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno dunque decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire nell’elenco, se apparire con il solo cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se omettere in parte l’indirizzo postale, se inserire il numero di cellulare.
Nel caso dei soli elenchi della telefonia mobile, verra’ omesso, salvo consenso dell’interessato, l’indirizzo.
Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre su libera scelta dell’abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l’indirizzo e-mail etc.
A partire dai prossimi mesi ogni operatore telefonico avra’ l’obbligo di inviare a tutti i vecchi abbonati il modello messo a punto dal Garante per consentire loro di effettuare le proprie scelte e per informarli adeguatamente, in modo particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili on line) e alla facolta’ di esprimere un consenso “libero, differenziato e revocabile”. Il modello dovra’ essere utilizzato anche per i nuovi abbonati.
Le societa’ telefoniche dovranno mettere a disposizione del pubblico almeno un recapito telefonico, un indirizzo, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.
Nel relativo parere del 15 luglio l’Autorita’ Garante rinvia esplicitamente al proprio provvedimento del 23 maggio 2002 con il quale l’Autorita’ ha segnalato a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione agli utenti.
Il provvedimento ha infatti fatto riferimento ai soggetti ai quali si riferiscono i dati personali inclusi negli elenchi (“interessati”); ai dati necessari per identificare i soggetti medesimi; alle modalita’ per includere, aggiornare, rettificare e cancellare i dati riportati negli elenchi o relativi ad interessati che non figurino al loro interno; al contenuto della specifica informativa da fornire agli interessati; alle modalita’ per esprimere e revocare le manifestazioni di volonta’; ai principi cui deve ispirarsi la disciplina transitoria per formare per la prima volta un elenco telefonico generale.
In particolare il Garante ha ritenuto opportuno che l’operatore telefonico oltre a fornire all’interessato le informazioni prescritte dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 debba dare ulteriori indicazioni sulle finalita’ degli elenchi telefonici; su ulteriori possibilita’ di utilizzo connesse a funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi e sui risultati conseguibili; sulla facolta’ di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile; sulla possibilita’ che gli elenchi possano essere oggetto di cessione a terzi.
Lo stesso Garante ha ricordato che il consenso dell’interessato all’inserimento di dati personali deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13 sopra indicato.
Sul punto il Codice per la protezione dei dati personali ha compiuto una ricognizione innovativa delle preesistenti norme sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, come modificato dal d.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criterio gia’ presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio “tecnologicamente neutroâ€, ossia valido ed applicabile a tutte le forme di comunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.
In merito alla problematica rappresentata dagli elenchi o banche dati di numeri di telefonia fissa e mobile, come e’ noto l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 36/02/Cons del 6 febbraio 2002 ha previsto la costituzione della banca dati dove confluiranno alcuni dati personali di tutti gli abbonati e titolari di carte prepagate e in base alla quale potranno essere realizzati nuovi elenchi telefonici in formato cartaceo ed elettronico.
Come ha precisato il Garante nella propria relazione sull’attivita’ 2003 la problematica ha richiesto particolari approfondimenti, venendo in considerazione un “serbatoio†di informazioni dal quale innumerevoli soggetti potranno attingere per utilizzare dati relativi ai recapiti ed al numero di utenza degli interessati.
La chiarezza, sinteticita’ e univocita’ dell’informativa e’ quindi essenziale per far comprendere a tutti gli abbonati le conseguenze che si determinano nel breve e medio periodo allorche’ si acconsenta all’utilizzo da parte di terzi dell’indirizzo o del numero di telefono anche mobile per inviare messaggi, missive, fax, Sms o Mms, altre chiamate vocali, ecc.
Con specifico riguardo agli elenchi, il Garante ha infatti segnalato come la relativa disciplina normativa sia stata recentemente oggetto di significative modifiche che ne hanno mutato in radice la natura e le finalita’.
Non a caso, quindi, il Codice ha attribuito all’Autorita’ il compito di individuare, con proprio provvedimento, le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati (ed ai titolari di carte prepagate) negli elenchi cartacei o elettronici disponibili al pubblico (art. 129).
Il Garante ha pertanto espresso il parere di cui sopra con l’adozione del relativo modello al fine di individuare idonee modalita’ di manifestazione del consenso degli interessati con riguardo sia alla semplice inclusione dei loro dati negli elenchi, sia all’utilizzo ulteriore dei medesimi dati per finalita’ riconducibili ad operazioni commerciali, di marketing, sondaggi, o simili.
In effetti alla base di qualsiasi inserimento in una banca dati deve esserci il consenso disciplinato dall’art. 23 del Codice per la protezione dei dati personali.
In generale, a prescindere da specifiche normative, la tutela accordata dall’ordinamento giuridico alla propria immagine, al proprio nome, alla propria identita’, al segreto epistolare e telefonico impone di ritenere, per analogia, vietata la diffusione senza consenso di notizie della vita privata la cui pubblica conoscenza non sia di alcuna utilita’ sociale.
Ormai con l’avvento della normativa sulla privacy e’ stato sancito che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e’ ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
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