Pronto il Regolamento di attuazione sull’accesso dei disabili agli strumenti informatici
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di DPR concernente il Regolamento di attuazione della “Legge Stanca” (n. 4 del 9 gennaio 2004), che reca disposizioni per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici.
Tra le misure piu’ rilevanti previste dal provvedimento si segnala una sorta di “bollino blu” che certifichera’ l’accessibilita’ da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico.
In entrambi i passaggi alle Camere il provvedimento legislativo del Governo, che aveva unificato anche diverse iniziative parlamentari, aveva ottenuto l’unanimita’ dei voti.
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha dichiarato che il Regolamento e’ un significativo atto per abbattere le barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora piu’ pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l’uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilita’ e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualita’ della vita.
Lo stesso Ministro ha ricordato che il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l’approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l”Anno Europeo del Disabile, e che si concludera’, a breve, con l’emanazione delle “Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilita’, attualmente in corso di predisposizione.
Stanca ha poi sottolineato la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonche’ di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilita’ e di produttori di hardware e software.
Questi i punti essenziali del Regolamento che si compone di 9 articoli: il concetto di accessibilita’, intesa come capacita’ dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano – a motivo della propria disabilita’ – di tecnologie assistive o di particolari configurazioni; le tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; la verifica tecnica dell’accessibilita’, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilita’ dei servizi sono inseriti nell’elenco dei valutatori, istituito presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce l’alta specificita’ tecnica degli accertamenti; il rilascio da parte del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del logo sull’accessibilita’ dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell’attestato di accessibilita’; i controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilita’ dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano l’ipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare l’accessibilita’ stessa.
Come e’ noto uno degli obiettivi primari del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e’ quello di sfruttare a pieno le potenzialita’ delle moderne tecnologie per abbattere quelle barriere che di fatto rallentano l’integrazione sociale delle categorie svantaggiate.
A tale scopo e’ stata costituita nel maggio 2002 un’apposita Commissione in collaborazione con i Ministri Maroni e Sirchia denominata “Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli”, che ha realizzato il c.d. “Libro Bianco†che raccoglie quanto e’ stato fatto, ma anche quanto ancora e’ necessario fare a favore delle persone disabili.
Il Regolamento in questione e’ stato previsto dall’art. 10 della legge n. 4/2003. Difatti tale disposizione prevede l’emanazione di un regolamento governativo di attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita’ con cui puo’ essere reso noto il possesso del requisito della accessibilita’ e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilita’ del proprio sito.
In effetti uno degli obiettivi principali della legge n. 4/2004 e’ proprio quello di rendere accessibili i siti Internet e, comunque, tutti i “rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione, comprendendo anche i soggetti che erogano pubblici servizi.
Addirittura nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilita’ diventano condizione di legittimita’ (art. 4, comma 2).
Poiche’ i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, e’ presumibile che la previsione normativa sia sufficiente a far si’ che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.
Il responsabile di un sito Internet o di un prodotto informatico (art. 6 della legge), potra’ quindi richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie una specifica valutazione della accessibilita’ del materiale e nel caso la stessa abbia esito positivo il richiedente avra’ diritto di fregiarsi di uno specifico simbolo che comportera’ la possibilita’ di controlli di conformita’ da parte della pubblica autorita’ (art. 10 della legge).
Inoltre l’art. 11 della legge prevede che il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, e’ autorizzato ad emanare un decreto, (effettivamente di prossima emanazione) entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, che fissera’ le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilita’, nonche’ le metodologie ed i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilita’.
E’ ovvio, quindi, che le amministrazioni pubbliche, non potranno stipulare contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet se gli stessi non rispetteranno i requisiti di accessibilita’ contenuti in questo futuro DPCM.
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