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Schede Telefoniche Ed Intestazioni “Fasulle”

20 Luglio 2004 Commenta

ROMA. Di recente l’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali haesaminato un ulteriore caso in cui una persona si e’ ritrovata intestatariadi 127 schede telefoniche per apparecchi cellulari senza che l’interessatone avesse fatto alcuna richiesta e ne fosse informato.La gravita’ e’ emersa anche dal fatto che una di queste schede e’ stataoggetto di delicate indagini penali per omicidio nelle quali l’interessatoe’ stato quindi coinvolto.La societa’ aveva persino negato all’interessato l’accesso ai dati che loriguardano, e per giunta continuava a mandargli pubblicita’ per schede maivolontariamente attivate.E’ stata quindi riconosciuta la grave violazione dei diritti dell’interessato, al quale e’ stato anche garantito di accedere -contrariamenteall’indebito rifiuto dapprima opposto al medesimo interessato- ai dati cheriguardavano il numero delle utenze, la data della loro attivazione e lefonte dei dati.Questi principi, ribaditi dal nuovo Codice per la protezione dei datipersonali entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, sono stati fattirispettare grazie all’intervento dell’Autorita’ che ha accolto il ricorsodell’ utente contro il gestore telefonico.Purtroppo non e’ la prima volta che cittadini ignari si rivolgono al Garantescoprendo di essere intestatari di numerose carte telefoniche da loro maiattivate, a volte usate addirittura per compiere truffe o altri reati, conovvie conseguenze per gli intestatari almeno nella prima fase delleindagini.E’ stato ritenuto, quindi, illegittimo il rifiuto delle societa’ diconsentire agli interessati, in favore dei quali si era magari soltantobloccato l’uso delle carte, di accedere ai dati personali detenuti dallesocieta’ stesse e di venire a conoscenza come e dove le schede erano stateintestate.In alcuni casi si e’ determinata anche una conseguenza paradossale:disattivando una sim card da lui mai attivata, l’intestatario e’ stato atorto non ammesso ad accedere ai suoi dati d’utenza e ad utilizzarli a suadiscolpa.Il diritto di accesso ai dati personali dell’interessato, tutela invece,almeno in parte, questo rischio: conoscere informazioni riguardo all’utenzae gli estremi del dealer che ha effettuato l’attivazione delle cartetelefoniche in oggetto possono essere strumenti importanti per ilmalcapitato, utilizzabili in sede di difesa.E’ quanto si era appunto verificato al ricorrente che, a seguito di unasegnalazione, aveva scoperto di essere intestatario di 127 cartetelefoniche. Alla richiesta di conoscere i propri dati di utenza ha subitoun netto rifiuto da parte della societa’ telefonica che aveva motivato ildiniego citando infondatamente l’art. 132 del Codice della privacy esostenendo di non essere tenuta a fornire dati di traffico telefonico di simcard disattivate, dopo lo scadere dei sei mesi necessari alla fatturazione.Ritenutosi leso nell’esercizio del proprio diritto d’accesso l’utente hapresentato ricorso al Garante, il quale ha rilevato che era infondata l’eccezione formulata dalla societa’ riguardo ai termini temporali, perche’ lapredetta disposizione del Codice si riferisce unicamente ai dati di trafficoe non anche agli estremi identificativi delle utenze.In particolare la disposizione in esame da’ attuazione all’art. 15 delladirettiva 2002/58 che attribuisce allo Stato membro la facolta’ di adottaredisposizioni volte a limitare alcuni diritti ed obblighi previsti dallamedesima direttiva quando cio’ sia necessario per eccezionali esigenze ditutela di particolari interessi pubblici delimitati, dopo ampio dibattito,dalla stessa direttiva prevedendo, fra l’altro, che i dati siano conservatidai fornitori per un tempo limitato.

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