SMS Istituzionali: Ma E’ Davvero Tutto Chiaro?
ROMA. L’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, GaetanoRasi, Mauro Paissan) ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni ereclami ricevuti, un’importante decisione riguardante gli sms inviati atutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezionieuropee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi.L’Autorita’ nella decisione richiama il proprio provvedimento generale del12 marzo 2003 nel quale aveva gia’ indicato le condizioni di eccezionalita’ed emergenza in presenza delle quali e’ possibile, per gli operatori ditelefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consensodell’interessato.In particolare, nel provvedimento si precisava che si puo’ ricorrereall’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei datipersonali in caso di emergenze e calamita’ naturali, con un provvedimentoemanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica.Come e’ noto nel caso sottoposto all’esame del Garante il Ministrodell’Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobilefossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gliabbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivatol’urgenza e il carattere di eccezionalita’ ed emergenza del decreto con ilriferimento alla novita’ del calendario previsto per le votazioni,all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novita’, ai rischi diaffollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticita’ comequelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alleproteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali,alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, aidisagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che airischi e impedimenti all’esercizio stesso del diritto di voto, circostanzeche il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.Il Garante nella propria decisione ha ribadito, come criterio generale, chele situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbanopresentare effettivamente carattere di eccezionalita’ e di emergenza ed hasottolineato l’esigenza di evitare un’utilizzazione estensiva ed impropriadel riferimento all’emergenza.Dalle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dai gestori e’risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente daquesti ultimi e non vi e’ stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri deicellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita, secondo ilMinistero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri conriguardo all’art. 3 della legge n. 150/2000.Ma il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, nonpuo’ assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazionidiversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte dellaconcessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debbaessere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fainviare i messaggi.Per quanto riguarda i minori, poiche’ le schede prepagate e gli abbonamentiad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti dimaggiore eta’, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati diminori.Nella decisione in questione appare, per la verita’, un certo imbarazzo daparte dell’Autorita’ che pur essendo consapevole di un comportamento tenutoai limiti della legittimita’ non se la sente di bacchettare l’Istituzionepiu’ del dovuto.Il Garante, resosi conto, pero’, del pericolo rappresentato da un’aperturaverso questa tipologia di iniziative corre al riparo e pone dei paletti (ilcui carattere discrezionale pero’ e’ evidente) facendo riferimento alla notadecisione del 12 marzo 2003 che pero’ partiva da una considerazione moltoimportante e cioe’ dalla particolare invasivita’ che puo’ caratterizzare laricezione su un apparecchio di un numero rilevante di messaggi e facevadelle eccezioni molto restrittive al principio del necessario consenso.
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