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Ecco Perche’ Le Misure Di Protezione Tecnologiche Dei Cd Musicali Sono Illegali

5 Ottobre 2004 Commenta

MILANO. Molte case di produzione discografica e cinematografica stannomettendo in circolazione diversi cd e dvd contenenti misure tecnologiche cheimpediscono la duplicazione del supporto. Ma alcuni di questi cd e dvd nonpossono essere letti dal personal computer ovvero dal lettore cd dell’auto.Difatti molti sistemi di protezione anticopia implementati sui CD Audiorendono il disco non perfettamente riproducibile (continui salti einterruzioni) su alcuni CD e DVD Player.Il recepimento in Italia della Eucd (European Copyright Directive), conl’introduzione nella gia’ vigente legge sul diritto d’autore (legge n. 633del 1941) dell’art. 102 – quater, consente ai titolari di diritti d’autoree di diritti connessi di apporre sulle opere o sui materiali protetti misuretecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, idispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari deidiritti.Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci – dice semprela legge – nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto siacontrollato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accessoo di’ un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione oqualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovverosia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzil’obiettivo di protezione.L’art. 71 sexies l.d.a. stabilisce che e’ consentita la riproduzione privatadi fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una personafisica per uso esclusivamente personale, purche’ senza scopo di lucro esenza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto dellemisure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostantel’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, lapersona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplaridell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accessolegittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per usopersonale.In ragione di quanto sopra, e’ evidente che e’ lo stesso ordinamento adautorizzare le majors ad apporre tali misure di protezione tecnologiche.Le stesse pero’ sono, nel momento in cui non consentono, come in talunicasi, l’effettuazione della copia ad uso personale prevista dall’art. 71sexies l.d.a., evidentemente spoporzionate al fine e dunque non legittime.Lo stesso dicasi quando, per effetto di tali misure il supporto salta, none’ leggibile o addirittura provoca danni al lettore.In effetti a parere di chi scrive l’adozione in concreto di dette misure diprotezione tecnologica e’ contra ius, in quanto viola il diritto alla copia,anche solo analogica, riconosciuto dallo stesso art. 71-sexies L.d.a. quandoappunto le caratteristiche dei mezzi adottati siano tali da non consentirela copia personale, ed ancor di piu’ quando non consentono il normalefunzionamento del supporto.Ulteriore critica a tali misure di protezione e’ rappresentatadal fatto che le stesse spesso rendono inservibile il cd/dvd da ascoltare.In tale caso sono evidenti le responsabilita’ dei produttori per averrealizzato dei supporti se non difettosi, quanto meno inidonei al propriouso.Per tali motivi Sportello Internet (www.sportellointernet.it), gruppoautonomo di tutela dei consumatori di NewGlobal.it, ha pensato di metteregratuitamente a disposizione degli utenti un modulo base per la richiesta dirimborso del supporto difettoso e per il risarcimento danni.

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