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La Presunta Illegalita’ Del File Sharing

18 Ottobre 2004 Commenta

LONDRA. L’IFPI, l’associazione internazionale dei fonografici, ha annunciatonegli scorsi giorni di aver intrapreso circa 650 azioni legali controaltrettanti utenti in Italia, Austria, Germania, Francia, Gran Bretagna eDanimarca.In particolare in Italia 7 persone sarebbero state denunciate dalla Guardiadi Finanza per violazione del diritto d’autore.Si tratta – si legge in una nota distribuita alla stampa da IFPI – sia disoggetti attivi nel diffondere sulle reti p2p materiale illecito in grandequantita’ tramite il proprio pc, sia di gestori di server Openap e Edonkey.Evitando di esprimere un giudizio sull’accaduto, che non potrebbe che esserepolitico o etico, e’ opportuno ricostruire la vicenda nell’alveo dellanormativa che in Italia disciplina il diritto d’autore nelle sue svariatemanifestazioni.Anzitutto va detto che il P2P in se’, come sistema di scambio e condivisionedi file non e’ vietato dalla legge, ne’ lo sono i software del tipo diKazaa, WinMX, Imesh, Edonkey etc, che consentono lo scaricamento (download)di file dal computer di un utente a quello di un altro. Tali software nonvengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utentimateriali secondo modalita’ vietate per legge.Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing e’l’illiceita’ dei contenuti condivisi dagli utenti. Nel caso dei sistemi P2P,in particolare, l’assenza di un server centrale che smisti ed indicizzi lerichieste e che abbia una visione globale degli utenti e dei file contenutinegli hard disk degli stessi e, dunque, conoscenza dei file eventualmenteillegali, impedisce di considerare il sistema illegale.La legge italiana sul diritto d’autore consente, con riferimento alle operemusicali, all’acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale,anche solo analogica. Il che significa che non si puo’ cedere tale copia adaltre persone tramite internet (art. 71-sexies legge sul diritto d’autore).Da quanto sopra si evince con chiarezza come il P2P quale noi lointendiamo – cioe’ gratuita condivisione di files musicali – non e’penalmente illecito.Non mancano tuttavia, tra gli adepti dell’IFPI e tra i discografici, coloroche intendono criminalizzare il filesharing applicando l’art. 171 – tercomma 2^ lett. a) l.d.a., ritenendo cioe’ che nel filesharing vi siano gliestremi della cessione a qualunque titolo di oltre 50 copie non autorizzatedi opere protette.A sommesso parere di chi scrive e’ alquanto discutibile che una sola copia,condivisa contemporaneamente (anche in differenti giorni) da piu’ dicinquanta utenti integri gli estremi della cessione non autorizzata ecostituisca dunque reato. E cio’ sulla base del semplice assunto che nelfilesharing manca assolutamente l’elemento materiale della riproduzione.

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