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Privacy E Lavoro: Attenzione Ai Fascicoli Dell’Ufficio!!

25 Ottobre 2004 Commenta

ROMA. Il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il ricorsodi una dipendente di una societa’ che lamentava una grave violazione dellapropria riservatezza personale e familiare, ha sottolineato che i datori dilavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei lorodipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottandoanche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezzaper prevenire eventi lesivi della privacy. A maggior ragione se tra leinformazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti ad un minore.I fatti, descritti nella newsletter del Garante n. 230 del 7 – 11 ottobre204, risalgono a dicembre dello scorso anno quando la donna, che occupavatemporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina avevatrovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sullacondizione di salute della figlia minore disabile. Per due volte si erarivolta all’amministrazione contestando l’indebita divulgazione dellalettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi. L’interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di legge lalettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia, nonche’di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso dellasocieta’ e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto il casoal Garante. L’Autorita’ ha riconosciuto le ragioni della dipendente e haordinato alla societa’ di astenersi dall’ulteriore trattamento illecitodei dati personali dell’interessata. Alla societa’ e’ stato anche imposto diadottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi dieventi del genere.Secondo il Garante la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenentedati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori delfascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta conla disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare con leprescrizioni e le cautele indicate nell’autorizzazione generale chedisciplina il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e conle disposizioni in materia di misure di sicurezza. Va ricordato, peraltro,che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata delfascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.La societa’, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fattadalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa, icui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la valutazione di altreeventuali violazioni e determinazioni di competenza.La societa’ dovra’ anche far conoscere al Garante le misure di sicurezzaadottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosaprotezione dei dati. Alla societa’ sono state infine addebitate le spesedel procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.

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