Home » Internet & Tecnologia

Privacy: Maggiore Attenzione alla Tutela dei Minori

15 Ottobre 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali ha ribaditoche e’ vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente,permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca, amaggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderliidentificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti epregiudicarne l’armonico sviluppo della personalita’.In particolare, come riportato dalla newsletter n. 229 del 4 – 10 ottobre2004, il Garante e’ intervenuto a tutela di una donna e della sua bambinache lamentavano la pubblicazione, su un settimanale locale, di un articoloche dava notizia di un procedimento a carico dell’ex convivente della donna,accusato di violenza e molestie a danno proprio e della sua bambina. Nell’articolo non venivano citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ma eranospecificati l’eta’ della minore e degli altri soggetti coinvolti, leiniziali del nome e del cognome e l’attivita’ lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonche’ l’esatta indicazionedel paese di residenza. La donna aveva chiesto al periodico che nonvenissero pubblicate ulteriori informazioni sulla vicenda. Non avendoricevuto risposta, si era rivolta al Garante.In seguito all’invito dell’Autorita’ di rispettare le richieste dell’interessata, l’editore e il direttore avevano sostenuto la legittimita’ delcomportamento del settimanale che, a loro avviso, aveva rispettato ilprincipio dell’ “essenzialita’ delle notizie riferite dall’articolistagiornalista nell’adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria”.Il Garante ha stabilito, invece, che non e’ sufficiente celare il nome dellavittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collateraliche, se riferite, possono causare un’equivalente identificazione. Inparticolare, l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato laloro individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendoil loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.L’Autorita’ ha ribadito, inoltre, che il minore ha diritto ad una tutelarafforzata. In primo luogo, ha ricordato il Garante, quando una notiziapermette il riconoscimento del minore deve prevalere il diritto allariservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del codice di deontologia sultrattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica.A maggior ragione, quando ci si trovi di fronte a casi di minori vittime dimolestie e violenze di natura sessuale. A cio’ deve aggiungersi quantoprevisto da varie fonti, nazionali ed internazionali, riguardo ai minori, alfine di non pregiudicarne l’armonico sviluppo. Basti pensare allaConvenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla Carta di Treviso, all’art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (che vieta la divulgazione dinotizie o immagini che permettano l’identificazione dei minori coinvolti inprocedimenti penali) esteso ad altri casi da due articoli del Codice, all’art.734 bis del codice penale (che vieta la divulgazione delle generalita’di persona offesa da violenza sessuale).

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>