Garanti UE: Illegittimo L’Obbligo della Conservazione Preventiva Dei Dati Di Traffico A Carico Dei Provider
BRUXELLES. I Garanti della privacy dei 25 Paesi europei hanno adottato direcente un importante parere (9/2004, presto disponibile all’indirizzohttp://www.europa.eu.i.) nel quale sostengono che imporre laconservazione preventiva a tutti i provider, in maniera indiscriminata e perun certo periodo di tutti i dati di traffico (telefonico, Internet, di postaelettronica), a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per concreteesigenze di indagini giudiziarie e di polizia, e’ contrario ai principifondamentali della protezione dei dati e alla Convenzione europea deidiritti umani.Il parere, riportato nella newsletter del Garante n. 233 dell’8 – 14novembre 2004, ribadisce principi piu’ volte affermati e riguarda lavalutazione della proposta di decisione-quadro del Consiglio Ue presentatada quattro Paesi europei (Francia, Irlanda, Regno Unito, Svezia – doc.8958/04 del 28 aprile 2004), volta ad obbligare i Paesi europei a conservareobbligatoriamente, per un periodo di 12-36 mesi, tutti i dati di trafficoutilizzati dai provider per fornire servizi di comunicazione, a prescinderedal fatto che ne sia stata richiesta copia a fini di prevenzione, indagini,accertamento e perseguimento di reati, compresi atti di natura terroristica.Contro la proposta dei quattro paesi si erano gia’ levate numerose criticheda piu’ parti (fornitori di servizi Internet, associazioni per la difesa deidiritti civili, singoli utenti, vedi Newsletter del Garante 18 – 31 ottobre2004), che avevano evidenziato da un lato la sostanziale inutilita’ ai finidi un’efficace azione di contrasto del crimine (forze dell’ordine emagistratura chiedono solo di rado di accedere a dati di traffico risalentia periodi superiori a sei mesi), dall’altro i problemi ed i costiconsiderevoli che essa comporterebbe per tutti i gestori e fornitori diservizi telefonici o telematici.Oggi, tali critiche acquistano ulteriore significato alla luce del documentodalle autorita’ di protezione dei dati le quali sottolineano, in primoluogo, di essersi espresse numerose volte attraverso puntuali prese diposizione tese ad evidenziare la necessita’ di rispettare i principi diprotezione dei dati (proporzionalita’, pertinenza, finalita’ specifica) nelgestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalita’giudiziarie o di polizia. Valga, per tutti, il parere 10/2001 sullanecessita’ di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo,adottato all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle di New York (vediNewsletter 7 – 13 gennaio 2002).
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