Normativa Bancaria: Non Sempre In Linea Con Le Regole Sulla Privacy
ROMA. Come risulta dalla newsletter n. 232 dell’ 1 – 7 novembre 2004, ilGarante per la protezione dei dati personali e’ intervenuto ed ha sbloccatol’attivita’ di un imprenditore iscritto nell’archivio informatizzato degliassegni bancari e postali e delle carte di credito (cosiddetta CAI) eprivato dell’autorizzazione ad emettere assegni, per non essere riuscito adimostrare alla banca, seguendo una certa forma, di aver pagato un assegno.Nell’impossibilita’ di far fronte ai propri impegni presso fornitori edipendenti, si era rivolto con procedura d’urgenza al Garante, il quale hariconosciuto la legittimita’ delle sue richieste e ha ordinato l’immediatacancellazione del nominativo dall’archivio informatizzato. L’archivio,chiamato Centrale d’allarme interbancario, e’ stato costituito a seguitodella depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista.E’ successo al titolare di due societa’ con oltre 200 dipendenti, che dopoaver emesso un assegno di 12 mila euro veniva contattato dalla banca che glicomunicava il mancato pagamento per mancanza di fondi e nel contempo loinformava della facolta’ di poter provvedere al pagamento tardivo perevitare l’iscrizione nell’archivio CAI e il conseguente divieto di emettereassegni. Nel giro di pochi giorni l’imprenditore, dopo aver ripianato lasituazione, consegnava alla banca una dichiarazione del creditore cheattestava l’avvenuto pagamento. L’istituto di credito pero’ eccepiva laregolarita’ della dichiarazione e, dopo una serie di vicende burocratiche(legate soprattutto all’autenticita’ di una firma e alla consegna di atti incopia anziche’ in originale) decorsi ormai i termini di legge perregolarizzare la situazione (60 giorni), iscriveva l’imprenditore nell’archivio degli assegni bancari e contestualmente gli revocava l’autorizzazione ad emettere assegni.L’Autorita’, pur riconoscendo che l’inserimento del nominativo dell’imprenditore nell’archivio informatizzato e’ avvenuto lecitamente e nelrispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimointervenire successivamente sui dati inseriti nell’archivio, i qualidocumentano ora una situazione non corrispondente alla realta’: ai fruitoridell’archivio l’imprenditore appariva infatti come un soggetto che non avevaprovveduto al pagamento, neppure tardivo, dell’assegno. Pagamento che erastato, invece, effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anchese la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, nonera stata accettata ed era giunta con lieve ritardo.Vari riferimenti normativi del Codice sulla protezione dei dati e la stessadisciplina di settore prevedono, infatti, espressamente l’eventualita’ diuna correzione o l’eliminazione di informazioni inesatte o inseriteillecitamente.
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