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Garante Privacy: Vietato Schedare I Gusti Dei Telespettatori

9 Marzo 2005 Commenta

ROMA. Il Garante Privacy (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, GaetanoRasi, Mauro Paissan) ha varato un provvedimento che stabilisce i dirittidegli utenti e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisioneche si vanno sempre piu’ diffondendo nel nostro paese: satellitare, viacavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite dicalcio soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonche’partecipazione, sempre via tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato. Ilprovvedimento, di cui e’ relatore Mauro Paissan, si propone di “assicurareagli utenti un livello elevato dei loro diritti e della loro dignita'”.
Questi i punti principali indicati dal Garante, ai quali i gestoritelevisivi devono adeguarsi entro il prossimo 15 maggio.
Innanzituttoe’ necessario “Ridurre al minimo l’utilizzo delle informazioni relative adabbonati e utenti identificabili” e dunque privilegiare sempre l’uso di datianonimi. Inoltre bisogna evitare – e’ la seconda regola di base – tuttequelle informazioni che non sono strettamente necessarie: ad esempio nellafatturazione il titolo del film acquistato non deve comparire.
“Non e’lecito trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni diprogrammi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo,interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento inpresenza di spazi pubblicitari”.In caso di televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essereadottata una tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi hapartecipato al sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altrericerche campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventualecomunicazione a terzi dei dati personali.
E’ di regola vietato iltrattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso, convinzionipolitiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante puo’ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomandodell’interessato.
Per l’eventuale monitoraggio delle scelte oprofilazione dell’abbonato, e’ necessario il consenso dell’interessato, chenon puo’ essere una condizione per stipulare il contratto relativo aglialtri servizi televisivi. Il consenso puo’ essere espresso anche viatelecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili e’ necessario l’usodi una password.
Ogni informazione sugli abbonati puo’ essereconservata solo per un determinato periodo di tempo, indicato nel contratto.La regola generale e’ che ogni dato deve essere cancellato o trasformato informa anonima al piu’ presto. I dati dettagliati sugli acquisti non possonoessere conservati per piu’ di 12 mesi e, in caso di cessazione del rapporto,dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.

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