In Parte Incostituzionale La Legge Stanca Sull’Accessibilita’
ROMA. La Corte Costituzionale con sentenza n. 145 del 4 aprile 2005, depositata il 12 aprile ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca sull’accessibilita’) nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge in quanto cio’ presuppone necessariamente la diretta applicabilita’ alla Provincia della legge stessa e l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento in quanto la potesta’ regolamentare dello Stato non puo’ essere esercitata riguardo a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma.
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