Home » Internet & Tecnologia

Internet: Motori Di Ricerca E Diritto All’Oblio

13 Aprile 2005 Commenta

ROMA. Di recente il Garante si e’ occupato di un ricorso presentato da un operatore pubblicitario il quale ha chiesto di disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua “gogna” elettronica.
Il Garante (con una decisione adottata dal precedente collegio) gli ha dato in parte ragione e ha previsto che l’ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l’interessato e la sua societa’, ma – trascorso un congruo periodo di tempo – collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile solo dall’indirizzo web.
Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovra’ essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilita’ nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziche’ il sito stesso.
Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse in rete una normale ricerca nominativa a nome suo e della societa’, tramite uno dei comuni motori di ricerca in Internet, ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o piu’ recente attivita’ professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle quali risalenti al 1996 e l’altra al 2002. Cio’, sosteneva l’interessato, pregiudicava l’immagine che la clientela poteva farsi dell’attivita’ da lui svolta.
Il ricorrente e la sua societa’ non contestavano ne’ le sanzioni, ne’ il fatto che l’ente dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale.
Si opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in Internet sempre e da chiunque, anche da persone che non avessero consultato il sito dell’ente e fossero semplicemente intente a contattare la societa’.
Si chiedeva, quindi, l’adozione di opportune cautele, quali potevano essere, in alternativa all’oscuramento del nominativo, un accesso meno “diretto” alle pagine web in questione.
Il Garante ha quindi disposto che l’ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo pero’ nell’ambito del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma attraverso l’indirizzo dell’ente, anziche’ mediante una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca.
Si tratta di una decisione “pilota” che avvia una nuova complessa riflessione tra trasparenza e oblio alla luce delle diverse opportunita’ offerte da Internet.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>