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Garante Privacy: Parere Su Biglietti Numerati E Videosorveglianza Negli Stadi

9 Maggio 2005 Commenta

ROMA. Il Garante (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il previsto parere riguardo ai due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell’interno in attuazione di un decreto legge (28/2003) che prevede misure contro la violenza negli stadi, quali l’introduzione di sistemi di videosorveglianza e il rilascio di biglietti numerati.
L’Autorita’ ha innanzitutto stabilito che la videosorveglianza rispetta i principi di liceita’ e necessita’ in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio, la conservazione delle immagini per non piu’ di una settimana.
Anche le modalita’ di ripresa che consentono l’individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti rispetto agli scopi prefissati. Per altri dispositivi e tecniche di ripresa particolari, attualmente non previsti, sara’ invece necessaria una verifica preliminare del Garante.
Il decreto legge 28/2003 prevede biglietti numerati: su questo progetto il Garante non formula rilievi in quanto la disciplina sulla protezione dei dati personali non contrasta con tale misura.
Il decreto ministeriale introduce, tuttavia, anche l’obbligo di biglietti nominativi, che pero’ non sono previsti dal decreto legge. Alla richiesta di parere in proposito “non sono stati allegati specifici elementi che consentano all’Autorita’ di ritenere allo stato proporzionata una misura cosi’ delicata a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati” e di verificare la sua effettiva utilita’ rispetto alle finalita’ perseguite e alle modalita’ con le quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli stadi.
Rilevando che spetta alle autorita’ di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato che, qualora le autorita’ competenti ritenessero in ogni caso necessari i biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi dovrebbe, cioe’, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l’eventuale intreccio tra banche dati e singole societa’ calcistiche.

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