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Internet: Informative Chiare E Consenso Libero

17 Maggio 2005 Commenta

ROMA. Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull’uso che si fara’ dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero e non condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo il ricorso di un utente che contestava, tra l’altro, la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva compilato al momento della registrazione sul portale di una societa’ che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.
Come risulta dalla newsletter dell’Autorita’ Garante n. 253 del 25 aprile – 1 maggio 2005, la societa’, che fornisce anche servizi gratuiti (tra i quali accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale), dovra’ sospendere immediatamente l’invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali, dovra’ inoltre astenersi da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalita’ di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali. Nel corso del procedimento il Garante ha accertato che le informative presenti sul sito web della societa’ non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra loro.
La societa’ chiedeva, infatti, all’utente un consenso “omnibus”, a suo dire facoltativo, ma dal quale faceva dipendere la fornitura dei servizi. Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalita’ non previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
E’illegittimo infatti, come faceva la societa’, chiedere l'”autorizzazione” del cliente per una eventuale trasmissione di dati all’autorita’ giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge e’ comunque doverosa a prescindere dalla volonta’ del cliente.
Cosi’ come non e’ giustificato chiedere il consenso per finalita’ di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite.
Non e’ corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilita’ di esprimerlo liberamente. La societa’, attraverso un’unica sottoscrizione, chiedeva invece anche l’autorizzazione a definire il profilo commerciale dell’utente e ad utilizzalo per finalita’ di marketing e promozionali.

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