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L’avvento dell’informatica in aiuto dei disabili

25 Maggio 2005 Commenta

Come e’ noto il DPR n. 75 del 1 marzo 2005, regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 2004 volta a favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e’ stato pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2005, n. 101.

Tale regolamento e’ stato emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita’ con cui puo’ essere reso noto il possesso del requisito della accessibilita’ e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilita’ del proprio sito.
Il CNIPA ha fattivamente contribuito alla stesura del decreto con idee e risorse attraverso l’attivita’ della Segreteria tecnico-scientifica della “Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli e svantaggiate”. Ai lavori della Segreteria hanno partecipato i principali operatori del settore ed in particolare le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita’, i produttori di hardware e software.   Il DPR detta i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilita’, ovvero le modalita’ con cui puo’ essere richiesta la valutazione, i criteri per l’eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione, il logo con cui e’ reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilita’, le modalita’ con cui puo’ essere verificato il permanere del requisito stesso.
In particolare il 2° comma dell’art. 2 rinvia ad apposito decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa), la determinazione di specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilita’, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
La valutazione dell’accessibilita’ e’ demandata a persone giuridiche, denominate valutatori,  in possesso di determinati requisiti. Tali organismi devono essere iscritti in un elenco tenuto dal CNIPA che con proprio provvedimento stabilisce le modalita’ tecniche per la tenuta, nonche’ garantisce la pubblicita’ dell’elenco medesimo e delle citate modalita’ sul proprio sito Internet (art. 3).
Il privato, al fine di ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo di cui all’art. 5 del regolamento attestante il possesso del requisito di accessibilita’, deve chiedere ad uno dei valutatori (art. 4) il rilascio dell’attestato di accessibilita’ che avra’ una validita’ non superiore ai 12 mesi.
Il CNIPA, ai sensi del regolamento, dispone di poteri di controllo sia sui soggetti privati (art. 7) attraverso la verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilita’ dei siti e dei servizi, avvalendosi degli stessi valutatori purche’ questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, degli enti pubblici economici, delle aziende private concessionarie di servizi pubblici, delle aziende municipalizzate regionali, degli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, delle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e delle aziende appaltatrici di servizi informatici.

In questo caso l’art. 9 del regolamento prevede che ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilita’ informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale gia’ in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, e’ svolta dal responsabile dei sistemi informativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, avvalendosi del CNIPA, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita’ dei siti e dei servizi forniti e da’ notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attivita’ e dei tempi di realizzazione.
Particolarmente rilevante e’ la distinzione operata dal regolamento tra verifica tecnica dell’accessibilita’, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche.

Il provvedimento in esame si inserisce chiaramente nel quadro di quegli interventi volti a favorire l’accesso dei disabili all’ICT-Innovation and Communication Technology, ossia ai mezzi che sono alla base della Societa’ della Informazione, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora piu’ pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilita’ e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualita’ della vita.
Come e’ noto uno degli obiettivi primari del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e’ quello di sfruttare a pieno le potenzialita’ delle moderne tecnologie per abbattere quelle barriere che di fatto rallentano l’integrazione sociale delle categorie svantaggiate. A tale scopo e’ stata costituita nel maggio 2002 un’apposita Commissione in collaborazione con i Ministri Maroni e Sirchia denominata “Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli”, che ha realizzato il c.d. “Libro Bianco” che raccoglie quanto e’ stato fatto, ma anche quanto ancora e’ necessario fare a favore delle persone disabili.
La Commissione ha svolto diverse attivita’ fra cui: ha preso in esame e razionalizzato studi, indagini e iniziative gia’ disponibili; ha provveduto a svolgere numerose audizioni con i rappresentanti dei disabili, i rappresentanti di grandi Amministrazioni dello Stato e per quanto riguarda i privati, la Confindustria, i grandi produttori di tecnologie e servizi.
Dal luglio del 2003 e’ stata poi istituita, presso il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, una nuova Commissione permanente sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le categorie deboli o svantaggiate, con le seguenti peculiarita’ rispetto alla precedente: ampliamento della composizione in quanto ne fanno parte rappresentanti del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, del Dipartimento per le Pari Opportunita’, del Dipartimento per le Politiche Comunitarie, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca e del Ministero delle Comunicazioni; l’ambito di intervento, rivolto non solo ai disabili, ma a tutte le categorie svantaggiate, non e’ limitato soltanto alle tecnologie dell’informazione ma si estende anche al mondo della comunicazione.

Queste diverse iniziative sono poi culminate nell’emanazione della legge Stanca n. 4/2004 che annovera tra i propri obiettivi quello di rendere accessibili i siti Internet e, comunque, tutti i “rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione, comprendendo anche i soggetti che erogano pubblici servizi. Addirittura nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilita’ diventano condizione di legittimita’. Poiche’ i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, e’ presumibile che la previsione normativa sia sufficiente a far si che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.

Riguardo questo aspetto e’ noto come la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri su input del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha previsto, allo scopo di fornire ai cittadini ed alle imprese una bussola che consentisse loro di accedere e orientarsi nell’interezza del patrimonio informativo presente in rete, un portale della P.A. (
www.italia.gov.it), con una direttiva del 30 maggio 2002, che ha definito, tra l’altro, i criteri di accessibilita’, usabilita’ ed efficacia ai quali i siti della P.A. dovranno attenersi per conseguire il nuovo dominio di secondo livello “.gov.it”, che sara’ il suffisso di tutti quei siti dell’Amministrazione Centrale e Periferica che possiedano determinati requisiti di affidabilita’. Naturalmente tra le caratteristiche minime di qualita’, usabilita’ e accessibilita’, rientra senz’altro l’assenza di barriere elettroniche per i disabili. In particolare su quest’ultimo aspetto si e’ sempre ritenuto urgente uno specifico intervento normativo.
In ogni caso esso deve costituire un punto di impegno per chi organizza, progetta e/o gestisce i servizi delle Amministrazioni pubbliche basati sulle nuove tecnologie. Infatti proprio perche’ le tecnologie dell’informazione consentono di superare moltissime barriere, che nel passato escludevano cittadini non “normodotati”, e’ necessario che non si creino nuove barriere, cioe’ barriere elettroniche che perpetuino lo stato di esclusione.
La legge in argomento, per la prima volta, definisce ed individua espressioni riprese poi ed approfondite dal regolamento come “Accessibilita’ Informatica” con cio’ intendendo la capacita’ dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilita’; “Tecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilita’, di accedere alle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici.
In relazione alla concessione di contributi pubblici statali per l’acquisto di materiale informatico da parte di privati, la legge prevede che il possesso dei requisiti di accessibilita’ costituira’ criterio preferenziale e condizione necessaria quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili.
La legge, prevede, inoltre, uno specifico obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni statali nonche’ di datori di lavoro privati di porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione hardware e software. Tale obbligo costituisce anche una regola di funzionalita’ e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l’effettivo esercizio.
La legge, tra l’altro, prevede che le problematiche relative all’accessibilita’ ed alle tecnologie assistive saranno inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale nella formazione dei pubblici dipendenti (art. 8).

Inoltre, per incentivare l’adozione di programmi e strumenti compatibili con le esigenze dei disabili, e’ stato ipotizzato il “famoso” logo disciplinato dal regolamento di attuazione. 
Si ricorda che tale regolamento non rimane l’unico provvedimento in tema di disabilita’ e tecnologie informatiche in quanto l’art. 11 della legge Stanca (e lo stesso art. 3 comma 5 del regolamento lo ricorda) prevede che il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, e’ autorizzato ad emanare un decreto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine ovviamente gia’ superato), che fissera’ le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilita’, nonche’ le metodologie ed i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilita’. E’ ovvio, quindi, che le amministrazioni pubbliche, non potranno stipulare contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet se gli stessi non rispetteranno i requisiti di accessibilita’ contenuti in questo DPCM.

Si ricorda che queste iniziative del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie si pongono in una logica di stretta continuita’ con quanto previsto dallo stesso Ministero nelle sue “Linee guida del Governo per lo sviluppo della Societa’ dell’Informazione nella legislatura” dove era stato precisato che l’utilizzo dell’ICT per le categorie deboli si doveva porre i seguenti obiettivi: favorire l’armonizzazione del contenuto e ottimizzare le procedure di accesso all’informazione al mondo dei disabili e degli anziani; individuare e promuovere le applicazioni delle tecnologie innovative che possano mitigare le limitazioni di attivita’ che ostacolano il benessere e l’attivita’ di categorie di cittadini, con particolare riferimento all’accesso ai servizi e all’inclusione nel mondo del lavoro; individuare le esigenze relative all’incentivazione di un ampio ed equilibrato sviluppo della ricerca finalizzata e dell’impiego delle nuove tecnologie della formazione.
La stessa Unione Europea e’ molto sensibile a tali problematiche ed il 14 ottobre del 2004 si e’ tenuto a Bruxelles un incontro, in occasione dell’anno europeo dei disabili, organizzato dal Commissario Ue per l’Imprese e la Societa’ dell’Informazione Erkki Liikanen che ha fatto seguito a tutta una serie di iniziative, con interventi specifici in ciascun Stato membro, volte a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica al problema dei portatori di handicap e di tutte le persone con disabilita’.
Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di diversi e qualificati rappresentanti dell’Unione Europea, si e’ definito un programma strategico europeo, con l’obiettivo di rendere i beni e i servizi piu’ accessibili a tutti i cittadini e in particolare ai portatori di handicap. Un occhio particolare e’ stato dedicato naturalmente alle nuove tecnologie viste come un importante aiuto per le persone portatrici di handicap al fine di eliminare tutte le barriere non solo visibili.
In alcuni casi servizi o beni realizzati tenendo conto delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono essenziali per consentire l’autonomia e l’indipendenza dei portatori di handicap.

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