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Alberghi: Maggiori Garanzie Per I Clienti

24 Giugno 2005 Commenta

ROMA. Le schede che albergatori e gestori di pensioni compilano all’arrivo dei clienti, una volta inviate alle autorita’ di pubblica sicurezza, non devono essere conservate. I soli dati da conservare sono quelli a fini fiscali e contabili. Sulle schede devono essere riportate solo le generalita’, non la residenza del cliente e la data di arrivo. Ma soprattutto occorre rivedere le norme che prevedono la raccolta generalizzata dei dati dei cittadini italiani che alloggiano in albergo.
E’ quanto chiede il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) nel parere fornito al Ministero dell’interno su uno schema di decreto che regola le modalita’ per trasmettere alle questure i dati delle persone che alloggiano negli alberghi, in particolare attraverso reti telematiche.
Le c.d. “schedine d’albergo”, compilate per esigenze di polizia all’arrivo dei clienti, una volta assolto l’obbligo di comunicare i dati alle autorita’ di pubblica sicurezza tramite computer o su carta, non devono essere conservate. Il testo unico delle leggi di p.s. del 1931 non prevede questa conservazione. Albergatori, gestori di pensioni, appartamenti per vacanze, affittacamere, gestori di campeggi, ecc.. possono conservare solo dati eventualmente necessari a fini fiscali e contabili (ad esempio, informazioni da inserire nella fattura o ricevuta).
Per quanto riguarda la possibilita’ di trasmettere i dati mediante un collegamento via Internet, sono necessarie maggiori garanzie nel processo di certificazione dell’identita’ digitale del sito che riceve i dati, in modo da assicurare all’albergatore che il destinatario della comunicazione sia effettivamente la questura. La consegna dei dati alle autorita’ di p.s. dovra’ essere “diretta”, specie per le schede cartacee, senza il tramite di altri enti o soggetti.
Nel parere il Garante sollecita anche una verifica sulla necessita’ e proporzionalita’ di una misura che prevede la raccolta dei dati di tutti i cittadini italiani che alloggiano negli alberghi e in altri luoghi di soggiorno, ora che e’ intervenuto il Codice sulla protezione dei dati personali.
Il Garante, infine, rileva l’esigenza che venga adottato un decreto ministeriale che, dando ordine alla materia e certezza agli operatori nell’applicazione delle norme, sostituisca i precedenti decreti, alcuni dei quali abrogati o adottati senza il previsto parere del Garante, che si sono stratificati nel tempo.

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