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Cassazione: Insussistenza Del Reato Di Molesta In Caso di Messaggi SMS

1 Giugno 2005 Commenta

ROMA. La Corte di Cassazione – Sezione Prima Penale, con sentenza del 29 aprile – 17 maggio 2005, n. 18449 ha sancito che non e’ configurabile il reato di molestia previsto dall’articolo 660 del Codice Penale nella condotta consistita nell’inviare via telefono messaggi SMS in quanto la forma di comunicazione prescelta, realizzata in forma scritta e non orale, non appare idonea a ledere il bene giuridico della privata tranquillita’, tenuto conto che la norma e’ stata creata nel momento in cui erano concepibili solo messaggi vocali.
La sentenza ha peraltro affermato che se gli scritti contengono espressioni offensive deve ritenersi realizzato il reato di ingiuria.
In particolare, secondo la Cassazione: “la condotta illecita che il giudicante ha considerato sorretta da valida prova risulta, invero, essersi esaurita nell’invio, in rapida sequenza, di due messaggi (SMS) di contenuto ingiurioso che, anche per le modalita’ della forma di comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale) e per l’ora diurna in cui l’imputata agi’, non appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillita’ ma soltanto quello dell’onore personale.
Va, inoltre, considerato che la previsione incriminatrice, formulata in epoca in cui l’impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non puo’ ritenersi estensibile anche all’ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l’invio dei cosiddetti “SMS”, pienamente assimilabili agli scritti contemplati dall’articolo 594 piuttosto che alla comunicazioni telefoniche di cui all’articolo 660 Codice Penale”.

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