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Decreto sulla competitivita’: l’impatto sulle tecnologie

12 Giugno 2005 Commenta

La legge 14 maggio 2005 n. 80 ha convertito in provvedimento definitivo il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 conosciuto come decreto sulla competitivita’ in quanto prevede disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del nostro paese ed ha confermato la prioritarieta’ di tutte le misure necessarie per ridare competitivita’ alle imprese, allo sviluppo del Mezzogiorno e al recupero del potere d’acquisto delle famiglie.

Per l’attuazione dei prime due obiettivi, come affermato dallo stesso Ministro Stanca, un grande ruolo lo gioca l’innovazione tecnologica con la sua capacita’ di rendere piu’ efficienti, efficaci e rapidi gli interventi e la gestione di ogni attivita’, pubblica e privata.
Difatti l’innovazione tecnologica entra in modo incisivo in molte delle misure adottate dando ulteriore impulso alla realizzazione del Piano di e-government del nostro paese giunto ormai alla sua seconda fase e recepito in toto dal codice dell’amministrazione digitale pubblicato il 16 maggio sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 (d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005).
Il decreto innanzitutto volge il suo sguardo alle imprese prevedendo all’art. 6 la destinazione del 30% del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca previsto dalla Finanziaria 2005 alla realizzazione di specifici obiettivi quali:




  • favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, universita’ ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita’ dei settori industriali a maggiore capacita’ di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall’estero;


  • favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le Regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;


  • stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle PMI.

In altri termini tutti obiettivi che favoriscono la crescita del sistema produttivo nazionale e rafforzano le azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla conoscenza (ICT).
Inoltre il decreto prevede la priorita’, nell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento, d tre tipi di progetti, tra cui quelli finalizzati alle innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro per le Attivita’ Produttive. (Gli altri due sono risparmio energetico e corridoi multimodali transeuropei).
Altra importante novita’ prevista dal decreto e’ la costituzione del CIPE al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttivita’ dei distretti e dei settori produttivi, in Comitato per lo sviluppo, con il compito, su proposta anche del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di individuare, le priorita’ e la tempistica degli interventi settoriali. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l’innovazione e la produttivita’ delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si associano con universita’, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l’attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.

Ma le misure di sostegno alle imprese all’insegna dell’innovazione non si esauriscono qui, difatti l’art. 11 del decreto interviene anche sul Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio previsto dalla Finanziaria 2004 e gestito da Sviluppo Italia Spa, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30%, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, con priorita’ per quelli cofinanziati dalle Regioni.
Due sono le novita’ introdotte dal decreto:



  • Sviluppo Italia Spa e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale anche di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero, secondo le modalita’ indicate dal CIPE, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

  • Per la realizzazione degli interventi nel 2005 erano stati stanziati 45 milioni di euro nella la Finanziaria per il 2004. Con il Decreto il Fondo per il 2005 viene incrementato di altri 100 milioni di euro, per un totale di 145 milioni.

Ma il decreto prevede all’art. 12 (commi 8 – 11) interventi specifici anche per il rafforzamento e rilancio del settore turistico.
Si pensi al progetto “Scegli Italia“, approvato dal Comitato dei Ministri della Societa’ della Informazione del 16 marzo 2004 che ha l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali ed internazionali mediante l’uso di tecnologie digitali, che in questo campo giocano un ruolo determinante. In particolare, e’ stata prevista e finanziata la realizzazione di una Piattaforma Digitale Interattiva, denominata “Italia.it” che consente la promozione dell’Italia, l’aggregazione delle strutture ricettive, con funzioni di prenotazione on-line, di gestione di contenuti informativi di qualita’ (e-Content) e di erogazione di servizi avanzati.
Ebbene il decreto ribadisce e rafforza il ruolo del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie che provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita’ e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con la neonata Agenzia Nazionale del Turismo, con il Ministero delle attivita’ produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le Regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo on il Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
Riguardo, invece, i rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini il decreto sulla competitivita’ ha introdotto importanti novita’ innanzitutto nel campo della semplificazione amministrativa dove sono evidenti i vantaggi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie.
In particolare l’art. 3 ai commi 2 e 4 ha previsto che la prima registrazione di un veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) puo’ anche essere effettuata, su istanza dell’acquirente, attraverso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).

I circa 5.000 Sportelli Telematici dell’Automobilista sono punti di servizio pubblici e privati presenti capillarmente sul territorio nazionale per tutte le formalita’ automobilistiche. Inoltre il comma 6 octies ribadisce un principio gia’ affermato nel codice della P.A. digitale e cioe’ nell’ambito della riforma della Legge 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, viene introdotta una importantissima semplificazione per i cittadini nei rapporti con le amministrazioni pubbliche: “I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
In tal modo, si vieta alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere certificazioni o autocertificazioni qualora esse gia’ dispongano o possano accedere direttamente alle stesse informazioni.

Una importante conseguenza della digitalizzazione degli uffici pubblici e’ proprio la possibilita’, prevista dall’art. 4 del codice dell’amministrazione digitale, per cittadini e imprese di accedere ai documenti e partecipare al procedimento amministrativo grazie all’uso dei nuovi strumenti informatici. Del resto lo stesso art. 3 sancisce come principio fondamentale del codice proprio il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto dal provvedimento. Ovviamente l’utilizzo degli strumenti ICT consente in maniera piu’ agevole la realizzazione del principio di cui sopra.
Nell’ambito poi delle comunicazioni fra cittadini e P.A. il decreto introduce alcune importanti modifiche nel Codice di procedura civile, in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni, prevedendo l’utilizzo del telefax e della posta elettronica, nel rispetto della normativa sulla sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nei seguenti casi: Pubblicazione e comunicazione delle sentenze (art. 133); Forma, contenuto e comunicazione delle ordinanze (art. 134); Ordinanze del giudice istruttore (art. 176); Intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza da parte del difensore (art. 250).
Inoltre, viene modificato anche l’art. 490 sulla pubblicita’ degli atti esecutivi, prevedendo che l’avviso contenente tutti i dati che possano interessare il pubblico, in caso di espropriazione immobiliare, puo’ essere inserito in appositi siti Internet.
Anche in tal caso si notano in maniera evidente gli effetti di iniziative e provvedimenti precedenti che hanno cercato di incoraggiare al massimo l’introduzione delle nuove tecnologie nel nostro paese.
Il Codice dell’amministrazione digitale prevede all’art. 47 l’adozione della posta elettronica per lo scambio di documenti ed informazioni, verificandone la provenienza. Mentre agli artt. 6 e 48 prevede l’adozione della posta elettronica certificata per la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. Comunque gia’ dal 25 marzo 2004 il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno schema di D.P.R., divenuto poi il D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, che riconosce validita’ giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica.

La posta elettronica certificata viene cosi’ intesa come una normale raccomandata con avviso di ricevimento, per cui l’invio e la ricezione di documenti con strumenti informatici (e-mail) avra’ valore legale. Viene introdotta nell’ordinamento anche la figura del gestore del servizio di posta elettronica certificata (un soggetto di natura pubblica o privata, iscritto ad apposito elenco) e previsti strumenti di garanzia relativi all’invio ed alla ricezione dei messaggi certificati, anche opponibili a terzi.
Il decreto pone in rilievo i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l’invio e la ricezione. “Certificare” queste fasi significa che il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario puo’ anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio.
Lo stesso codice dell’amministrazione digitale si preoccupa anche della presenza delle pubblica amministrazione on line ed agli articoli 53 e 54 viene disciplinato l’obbligo per gli enti pubblici di riorganizzare i propri siti Internet in modo da individuare una serie di contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilita’ di moduli e formulari per via telematica. Ebbene tra le varie informazioni che deve contenere un sito istituzionale vi rientra anche l’elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente.

Sempre nell’ottica di una maggiore collaborazione fra le diverse amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi di teleamministrazione, l’art. 7 comma 3-quater del decreto introduce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di ricevere nonche’ inviare, se richiesto, anche in via telematica, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, senza ulteriori oneri finanziari, utilizzando per tali attivita’ le risorse gia’ disponibili per le esigenze informatiche. Tale obbligo decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro dell’economia, con il ministro per la funzione pubblica e con il ministro interessato. La norma prescrive che da questa disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
E’ ormai pacifico, con l’avvento del codice della P.A. digitale, l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di scambiarsi on-line i dati relativi alle pratiche di cittadini ed imprese, evitando il peregrinaggio da un ufficio all’altro per ottenere documenti e certificati, o di dover aspettare mesi affinche’ si svolga, come avviene ora, il trasferimento cartaceo delle pratiche tra le varie amministrazioni pubbliche.
Indicativo della nascita di una nuova epoca e’ anche quanto disposto dall’art. 7 comma 3-ter del decreto che facilita la diffusione delle tecnologie informatiche nel mondo del lavoro privato, attraverso il trasferimento ai propri dipendenti dei vantaggi economici di cui godono le imprese nell’acquisto dei loro PC, senza dare luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto di imponibilita’ per reddito in natura.
L’iniziativa e’ del resto coerente e complementare con le politiche gia’ promosse
dal Governo per la diffusione di strumenti telematici agli italiani (PC ai giovani; PC ai docenti; PC alle famiglie).

La prima area di intervento della politica d’innovazione digitale avviata dal Governo, infatti, riguarda la “i” di informatica a tutti gli italiani con l’obiettivo della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti per l’accesso alle fonti della cultura e della conoscenza e come base fondamentale per affinare le capacita’ lavorative e professionali.
Lo stesso art. 7 comma 1 del decreto, sempre nella stessa ottica, destina quote del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) alla realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, sulla base di un programma deliberato dal CIPE e attuato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (PCM) attraverso Innovazione Italia Spa e dal Ministero delle Comunicazione tramite Infratel Italia.

Del resto il decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 nell’istituire il sistema pubblico di connettivita’ riconosce nella piena diffusione della larga banda il presupposto fondamentale del collegamento informatico e cooperazione fra tutte le pubbliche amministrazioni nonche’ di una piu’ efficiente erogazione di servizi resi agli utenti in via telematica.

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