Elenchi Telefonici: Semplificate Le Procedure Per I “Categorici”
ROMA. Queste in sintesi le novita’ introdotte dal provvedimento del Garante, di cui e’ stato relatore Giuseppe Fortunato, nel quale sono indicate le regole per le societa’ che intendono pubblicare anche on line elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche e professionali.
I dati contenuti in tali elenchi “categorici” sono di carattere commerciale e riguardano i rapporti consumatore-azienda, impresa-impresa, cliente-professionista, cittadino-ente, le cui finalita’ sono differenti da quelle degli elenchi “alfabetici” degli abbonati ai servizi dei telefonia fissa e mobile (il cui scopo specifico e’ quello della comunicazione interpersonale), essendo, a date condizioni, possibile utilizzare i “categorici” per alcune forme di contatto commerciale telefonico e postale.
Per la formazione degli elenchi “categorici”, le societa’ che li pubblicano possono avvalersi di una disposizione di carattere generale del Codice delle privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attivita’ economiche.
Gli editori dovranno comunque rispettare altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali. Dovranno garantire la completezza dei nominativi di professionisti, aziende, esercizi commerciali riportati nelle diverse tipologie di elenchi pubblicati. Inoltre – nel caso in cui i dati personali siano attinti dal nuovo data base unico (dbu) in cui sono confluiti i dati degli abbonati alla telefonia fissa e mobile e i titolari di schede prepagate – in questi elenchi non potranno essere pubblicati i nomi di coloro che hanno manifestato la volonta’ di non comparire negli elenchi telefonici alfabetici.
Semplificata, infine, l’informativa da fornire a professionisti, esercenti, aziende ecc. che compariranno nell’elenco. Sulla base di quanto previsto dal Codice della privacy il Garante ha autorizzato ciascun editore ad effettuare l’informativa tramite la pubblicazione, tra settembre e ottobre 2005, di almeno un avviso facilmente leggibile, su un minimo di tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale. La stessa informativa dovra’ essere comunque inserita con evidenza nella parte iniziale dell’elenco “categorico” cartaceo e di quello pubblicato “on line”.
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