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Privacy E Televisione: Quando Si Ha Il Diritto Di Non Ricomparire In Tv

20 Luglio 2005 Commenta

ROMA. Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di 16 anni. La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignita’. E il Garante le da’ ragione.
Nell’affrontare il caso, con un provvedimento di cui e’ stato relatore Mauro Paissan, l’Autorita’ ha stabilito che esiste per l’interessata il diritto di non essere piu’ ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell’episodio della sua vita.
La riproposizione di un delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva cosi’ come essa si e’ venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo – ha spiegato il Garante – anche in relazione al proprio diritto dall’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell’essenzialita’ dell’informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.
Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai “Un giorno in pretura”, nel 1988, e ritrasmesse nel 2004.
Nel suo provvedimento l’Autorita’ ha richiamato per l’interessata il cosiddetto “diritto all’oblio” e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna.
Esse ritraggono una persona che era gia’ adulta all’epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceita’ era stata contestata gia’ a suo tempo dall’interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico poiche’ si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtu’ della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L’utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l’adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.
L’Autorita’ ha cosi’ imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini.

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