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Propaganda Elettorale: Il “Decalogo” Del Garante

12 Settembre 2005 Commenta

ROMA. Il Garante per la protezione dei dati personali e’ intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
L’intervento del Garante e’ finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente applicabili – da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati – le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.
Il provvedimento, il cui testo e’ consultabile sul sito istituzionale dell’Autorita’, definisce i casi nei quali non e’ necessario richiedere il consenso degli elettori per l’invio del materiale di propaganda.
In particolare, viene riconfermato che il consenso non e’ necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilita’ a ricevere posta o telefonate.
Consenso necessario, invece, per particolari modalita’ di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax.
Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull’uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonche’ le modalita’ che devono essere adottate.

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