Propaganda Elettorale: Il “Decalogo” Del Garante
ROMA. Il Garante per la protezione dei dati personali e’ intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
L’intervento del Garante e’ finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente applicabili – da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati – le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.
Il provvedimento, il cui testo e’ consultabile sul sito istituzionale dell’Autorita’, definisce i casi nei quali non e’ necessario richiedere il consenso degli elettori per l’invio del materiale di propaganda.
In particolare, viene riconfermato che il consenso non e’ necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilita’ a ricevere posta o telefonate.
Consenso necessario, invece, per particolari modalita’ di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax.
Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull’uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonche’ le modalita’ che devono essere adottate.
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