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Software. Professionista si’, pirata no

4 Gennaio 2010 Commenta

ROMA. Una sentenza della Corte di Cassazione smonta le accuse mosse a un professionista trovato in possesso di copie pirata di software protetto dal diritto d’autore.

Il fatto risale alla contestazione fatta a un geometra di violazione dell’art. 171 bis della legge 633/41, che dispone la punizione per chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o, sempre al fine di trarne profitto, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae.

Condannato sia per la riproduzione sia per la detenzione, il professionista, pero’, a sua volta ha eccepito di non svolgere attivita’ commerciale, ma intellettuale. La Cassazione, con la sentenza n. 49385, ha dato ragione al geometra, precisando che la norma parla di imprenditori o commercianti e non di professionisti.

La terza Sezione penale ha condiviso questa tesi, affermando che sul fronte riproduzione e concorso morale nella riproduzione del software non poteva essere condannato per mancanza di prove. Sul fronte della detenzione, invece, hanno spiegato gli Ermellini, nella norma laddove si richiede che la detenzione avvenga a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell’ambito di una attivita’ libero professionale [G.A.Cavaliere, riproduzione riservata].

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