Garante Privacy: nuove regole sulla videosorveglianza
ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale datato 8 aprile 2010 ha dettato nuove regole in materia di videosorveglianza abrogando il precedente provvedimento del 29 aprile 2004. In realta’ il nuovo provvedimento riprende molti concetti fondamentali contenuti nel precedente con l’introduzione di alcune importanti novita’.
Nel provvedimento, difatti, sono inequivocabilmente sanciti dei principi fondamentali da rispettare nel caso di installazione di telecamere. In particolar modo viene precisato che l’installazione di telecamere e’ lecita solo se e’ proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area e’ sottoposta a videosorveglianza.
Se e’ vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti e’ anche vero che l’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve pero’ violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al codice in materia di protezione dei dati personali.
Il provvedimento del Garante ha dettato dei principi di carattere generale validi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati adottati nel rispetto di quelle fondamentali prescrizioni in tema di privacy, di liceita’, necessita’, proporzionalita’ e finalita’.
Quindi i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceita’: cioe’, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
Inoltre, prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioe’ essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
Di particolare rilevanza e’ la c.d. verifica preliminare per cui i trattamenti di dati personali nell’ambito di una attivita’ di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’Autorita’ Garante come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le liberta’ fondamentali, nonche’ per la dignita’ degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalita’ di trattamento o agli effetti che puo’ determinare. Basti pensare a sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) o ancora ai sistemi intelligenti o ai sistemi integrati di videosorveglianza.
Scritto da Redazione StudioCelentano.it
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