Home » Focus del mese

Diritti connessi, 20 anni di più

30 Settembre 2011 Un commento

E’ stata annunciata la nuova direttiva comunitaria che estende la protezione dei diritti di interpreti e produttori musicali per altri 20 anni in più rispetto alle previgenti norme.

La tutela dei diritti connessi al diritto d’autore è stata da tempo oggetto di dibattiti politici per una sua estensione nel tempo. Pur considerando l’ostracismo di molti che erano contrari alla riforma, è stata emanata la direttiva europea, che porta a 70 anni l’estensione della tutela. La normativa, approvata il 1 settembre, è stata subito battezzata “legge Cliff”, riprendendo il nome di Cliff Richard, cantante inglese pop in auge negli anni Sessanta, che ha voluto fortemente l’innalzamento degli anni di tutela. Gli Stati membri avranno tempo fino a due anni per incorporare le nuove regole nei propri impianti normativi.

I diritti connessi
Quali sono i diritti connessi al diritto d’autore? Sono semplicemente quelli che non si riferiscono all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti che lavorano nell’ambito di questo settore. Si tratta di attori, cantanti, musicisti, ballerini, ma anche di produttori musicali o cinematografici.
All’interno di questa categoria di diritti (Titolo II della legge), sono comprese categorie diverse, non assimilabili fra loro e non sempre logicamente riferibili in modo diretto al diritto d’autore. Ci sono, per esempio, i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, cioè coloro che sostengono ruoli di attori o interpreti in opere o composizioni drammatiche o letterarie, e di esecutori di opere o composizioni musicali; dei direttori dell’orchestra e del coro; dei complessi orchestrali o corali che non si limitino al semplice accompagnamento. Nei diritti connessi sono ricompresi anche i famosi diritti televisivi riguardanti gli sport trasmessi tramite radio, televisione e su altre reti di comunicazione elettronica.

L’equo compenso
Indipendentemente dalla retribuzione spettante per le esecuzioni cui prendano parte, è loro dovuto un equo compenso da chi diffonda (per esempio, su Internet), trasmetta, registri o incida o riproduca le stesse esecuzioni. Competono a questi soggetti anche il diritto di opporsi alle riproduzioni che siano pregiudizievoli alla loro reputazione e quello di vedere indicato il loro nome ogni volta che l’esecuzione sia riprodotta (articoli 80-85-bis, l.a.).

Da 50 a 70 anni
Con la nuova direttiva, il Consiglio dell’Unione europea ha voluto rendere un aiuto ai giovani performers, che solitamente iniziano l’attività di interpreti e di esecutori da giovani; con gli attuali termini di protezione le loro opere non vengono protette adeguatamente nell’intero corso di vita.

Le critiche
Si sono sollevate subito ondate di critiche nei confronti di questa nuova direttiva, che, aumentando di 20 anni la tutela, riduce proporzionalmente le possibilità di poter utilizzare liberamente il materiale creativo. In pratica, si va diametralmente contro le intenzioni del Legislatore italiano, secondo cui, comunque, bisogna salvaguardare la libera comunicazione della cultura, ponendo ostacoli (le libere utilizzazioni) allo strapotere di autori ed editori. La comunità della Rete intravvede pesanti ripercussioni anche sulla propria flessibilità nel gestire contenuti multimediali, che potrebbero essere già ricaduti in pubblico dominio, ma che, invece, si trovano imbrigliati in un altro ventennio di esclusività.
[Gerardo Antonio Cavaliere, StudioCelentano.it, riproduzione riservata]

Scritto da Redazione StudioCelentano.it

Un Commento »

  • Floria Di Stefano said:

    Ci sono opinioni controverse tra le case discografiche sull’applicazione pratica di questa estensione. Per esempio, le registrazioni degli anni 50 che sono gia’ pubblico dominio saranno incluse, quindi la legge sara’ retroattiva, o si estendera’ solo alla musica degli anni 60 in poi? Grazie.

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>