Wi-Fi Free: libero accesso in tutta Italia
Wi-Fi Free: non è più necessario tener traccia delle credenziali di chi accede ad una linea Wi-Fi pubblica. Ecco cosa cambierà.
Grazie ad alcune modifiche apportate all’articolo 10 del decreto del Fare, ogni cittadino italiano potrà avere libero accesso alle rete Wi-Fi di locali e negozi. Il Wi-Fi Free diventa così una realtà per tutto il Paese. Moti esercenti davano disponibilità di una linea Wi-Fi per clienti e avventori, ma secondo i termini di legge chi offriva questo tipo di servizio doveva tener traccia dei dati di accesso della persona.
Il processo di identificazione (che chiedeva di indicare dati personali come carta d’identità, mail e numeri di telefono) per avere accesso al Wi-Fi causava una notevole perdita di tempo.
Grazie alla summenzionata modifica, l’obbligo di tener traccia dei dati personali dei fruitori del servizio è decaduto. L’unica eccezione interesserà gli Internet Cafè e tutte quelle attività commerciali che offrono l’accesso a Internet a pagamento.
Tale obbligo, entrato in vigore con il Decreto Pisanu è stato abolito nel 2011, ma il cambiamento non era stato percepito dai diretti interessati. La nuova modifica si pone l’obiettivo di inviare un messaggio chiaro e centralizzato, per un’applicazione su vasta scala di questa novità.
I vantaggi del Wi-Fi Free sono numerosi, specie per chi vuole usufruire del servizio. I rischi più grossi però potrebbero correrli gli esercenti, che in caso di reati commessi all’interno di una loro rete potrebbero essere ritenuti responsabili.
Non si tratta di ipotesi azzardate, dato che casi simili si sono già registrati in Paesi Europei che da tempo hanno adottato l’accesso libero alle reti Wi-Fi.
Ecco il passaggio dell’articolo 10 che è stato modificato: “L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n.259 e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.”
Scritto da Michele Bellotti
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