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Dati Religiosi E Garante: Un’Autorizzazione Particolare

18 Ottobre 2004 Commenta

ROMA. Con un provvedimento ad hoc segnalato nella newsletter n. 229 del 4 -10 ottobre 2004, il Garante ha autorizzato una societa’ cooperativa diassicurazioni, che ne aveva fatto richiesta, a trattare i dati relativi allaconvinzione religiosa dei propri soci. Potra’ farlo limitatamente ai dati ealle operazioni strettamente indispensabili per l’applicazione di unaspecifica norma del proprio statuto e alle stesse condizioni previste dall’autorizzazione generale n. 5/2004 rilasciata dall’Autorita’ nel giugno 2004.Autorizzazione che la societa’ deve gia’ rispettare per il trattamento deglialtri dati personali dei propri assicurati.La societa’ cooperativa di assicurazioni si trova, secondo quanto stabilitodallo statuto, nella condizione di raccogliere e conservare anche dati”religiosi” dei soci che dichiarano di professare la religione cattolica emanifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche. A differenza deglialtri clienti, tali soci possono essere assicurati a particolari condizionidi favore.Sono da sempre rari i casi di autorizzazioni ad hoc dopo che la disciplinasulla privacy ha previsto il rilascio annuale da parte del Garante diautorizzazioni generali rivolte a diverse categorie professionali (datori dilavoro, medici, avvocati) che possono cosi’ usare dati sensibili (salute,origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche e sindacali,vita sessuale) e giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative,qualita’ di imputato o indagato) senza dover richiedere di volta in volta ilpermesso.La normativa sulla privacy continua a riservare, comunque, al Garante lavalutazione di rilasciare singole autorizzazioni il cui accoglimento siagiustificato da circostanze particolari o da situazioni eccezionali.Nel caso in esame, l’intervento specifico a tutela del dato “religioso” deisoci si e’ reso necessario non essendo prevista nelle autorizzazionigenerali una disposizione che regolamenti espressamente il trattamento diquesto tipo di informazioni da parte delle societa’ di assicurazioni.Nell’accogliere la richiesta dell’assicurazione il Garante ha tenuto contoanche dello scopo mutualistico della societa’ che offre ai propri socicontratti di assicurazione a condizioni economiche particolari.

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