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Sistemi Di Informazioni Creditizie: Non Schedabili Le Bollette Telefoniche

3 Gennaio 2005 Commenta

ROMA. Nei sistemi di informazioni creditizie (Sic), che dal primo gennaio2005 prenderanno il posto delle “centrali rischi” private, potrannofigurare, come per queste ultime, solo dati aggiornati e relativi al vero eproprio rischio creditizio e non informazioni relative a bollettetelefoniche non pagate e contratti di telefonia in essere: il trattamento diquesti ultimi tipi di informazioni non pertinenti, non e’ in questa sedelecito, deve essere immediatamente sospeso e i dati personali cancellatidalle grandi banche dati in cui sono confluiti.
Lo ha disposto ilGarante accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava la presenzaingiustificata, negli archivi di una “centrale rischi” privata, di alcunidati che lo riguardavano relativi ad una richiesta di abbonamento ad unautenza telefonica mobile. Le informazioni sulla richiesta di abbonamento,che peraltro non era stata ancora accolta, erano infatti accessibili daparte di tutte le banche e gli operatori finanziari che consultanocostantemente gli archivi delle “centrali rischi” prima di decidere seerogare prestiti, mutui e finanziamenti, al fine di valutare il grado dirischio, l’affidabilita’ della clientela e la praticabilita’ dellarichiesta.
Come risulta dalla newsletter n. 238 del 20 – 26 dicembre2004, nell’ordinare la cancellazione delle informazioni non pertinenti, ilGarante, confermando la “giurisprudenza” che e’ stata poi recepita dalcodice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie pubblicato sullaGazzetta ufficiale del 23 dicembre scorso e che entrera’ in vigore dalgennaio 2005, ha sottolineato il significativo impatto sui diritti deicittadini derivante dal trattamento di dati personali effettuato dalle”centrali rischi” private. Trattamento che puo’ considerarsi lecito solo seproporzionato e finalizzato alla tutela del credito, al contenimento deirischi e dell’eccessivo indebitamento della clientela.
Nel casoesaminato, invece, ha rilevato l’Autorita’, non sono risultate lecite leoperazioni di raccolta e di diffusione ad un numero indeterminato disoggetti aderenti al sistema informativo, di dati che non riguardavano ilrischio creditizio, e che attenevano piuttosto a contratti stipulati perl’erogazione di beni o servizi, o a situazioni di pagamenti differiti o conscadenze periodiche. Le informazioni sulle utenze telefoniche presenti inquesti specifici archivi devono essere quindi cancellate perche’ non sonolegittime, compatibili e pertinenti rispetto alle finalita’ per le qualile “centrali rischi” e i Sic sono stati formati.

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