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Rispunta La Firma Elettronica E Il Suo “Valore Formale Scritto” Nel Parere Del Consiglio Di Stato

22 Febbraio 2005 Commenta

LECCE. Pesanti critiche al Codice della Pubblica Amministrazione Digitalenell’autorevole parere del Consiglio di Stato (parere 11995/05 resonell’Adunanza del 7 febbraio scorso). Si tratta di un grave arresto a quellache da alcuni era considerata la “rivoluzione digitale” per la PubblicaAmministrazione. A dire il vero da tempo alcuni giuristi avevano manifestatoperplessita’ e preoccupazione per l’evoluzione del documento informatico,nel caso in cui queste norme fossero realmente entrate in vigore.
Inmaniera libera e disinteressata alcuni giuristi in Italia, tra i quali ilsottoscritto, si sono permessi di sottolineare i pericoli di certe normativecosi’ rigide per il futuro del commercio elettronico e hanno espresso leproprie forti perplessita’ in merito a “schemi di legislazione” chesembravano percorrere una strada assurda, difficile, contorta,”monopolista”, a tutto danno della liberta’ dell’Internet e del documentoinformatico.
Il parere del Consiglio di Stato conferma tutte lecritiche manifestate in questi mesi e, in particolare, accreditaautorevolmente l’opinione di chi ha affermato: che non avesse senso “gettareall’aria” tutta la normativa passata (tra l’altro il D. Lgs. n. 10 del 2002di recepimento della direttiva 1999/93/CE era entrato in vigore neppure treanni fa e aveva gia’ operato una semplificazione in materia di documentoinformatico!); che certe normative andavano meditate maggiormenete, anchecon l’aiuto di giuristi, e che sembravano scritte piu’ da tecnici che daesperti del diritto; che era indispensabile garantire la sopravvivenza deldocumento informatico scritto, “firmato”, non sottoscritto (ossia di queldocumento informatico in qualsiasi modo “associabile” ad un soggettogiuridico) per il futuro del commercio elettronico tra privati; che non sidovesse legare l’evoluzione del documento informatico alla sola firmadigitale, ma si dovesse garantire l’evoluzione tecnologica e la prassi fattadi tante possibili forme di firme elettroniche (come anche sottolineatodalla direttiva 1999/93/CE); che fosse un’assurdita’ giuridica (oltre che unpericolo per la validita’ di tutte le transazioni telematiche) associare la”forma scritta” al solo documento informatico munito di firma digitale.

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