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Duplicazione Abusiva Di Software: Attenzione All’Elemento Probatorio!!

18 Aprile 2005 Commenta

BOLZANO. Il G.I.P. del Tribunale di Bolzano con sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005 ha ritenuto che qualora ricorra l’ipotesi di un professionista trovato in possesso di programmi per elaboratore senza le relative licenze d’uso non sempre e’ configurabile il reato di cui all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 in quanto e’ necessario fornire la prova che l’ accusato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto e/o a scopo imprenditoriale.
Nel caso di specie secondo il G.I.P. innanzitutto non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto, inoltre l’acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.
Quindi sotto il profilo del dolo possono verificarsi determinate situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria. Basti pensare ad esempio al caso in cui un programma non e’ registrato perche’ l’ acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perche’ ha omesso di far cio’ per dimenticanza oppure al caso in cui un programma e’ stato registrato, ma cio’ non risulta dalla copia in uso; inoltre, secondo il giudice, il venditore o installatore possono rifilare ad un acquirente inesperto anche una copia pirata oppure un programma puo’ essere acquistato usato.

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