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Privacy su MMS: Ecco le regole ed i limiti

17 Marzo 2003 Commenta

Roma – Sono pervenute all’Autorita’ segnalazioni che hanno chiesto di verificare la conformita’ delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza. Queste tecnologie, con le quali e’ possibile riprendere piu’ facilmente e mettere piu’ agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre piu’ diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera privata e la dignita’ delle persone. L’Autorita’ Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi. Tanto e’ stato reso noto in una nota stampa a cura del Garante per la protezione dei dati personali. Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilita’. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n. 675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte. Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralita’ di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso e’ obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso. Diverso il discorso per chi svolge l’attivita’ giornalistica: non c’e’ alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675 . Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.]]>

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