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Norme Antiriciclaggio E Garanzie Per Le Persone

27 Giugno 2005 Commenta

ROMA. Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d’arte e case d’asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull’uso che verra’ fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione, ecc.).
E’ quanto chiede il Garante in un parere, di cui e’ relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell’economia e delle finanze. Il ministero aveva posto all’attenzione del Garante tre schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi “antiriciclaggio” a carico di numerose categorie ed attivita’ che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attivita’ illecite.
Proprio l’ampliamento della normativa ad attivita’ e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare l’esigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessita’ e proporzionalita’ dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama in particolare l’attenzione sulle cautele da adottare nell’acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.
Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in contrasto con la prevista adozione di un archivio “unico” da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi “antiriciclaggio” allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli.
Per la tenuta e la gestione di tale archivio “unico” le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di “centri di servizio” esterni: in questa ipotesi, pero’, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza.
In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette all’Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione, poiche’ l’attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.

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