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La Sfortuna Di….Chiamarsi Armani

21 Marzo 2003 Commenta

BERGAMO. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 634 del 2003 ha dichiaratol’illiceita’ della registrazione e della utilizzazione da parte del sig.Luca Armani del domain name “armani” ai sensi della legge marchi ed haordinato la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominioregistrato in favore del convenuto inibendo allo stesso l’uso della parola”armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei adifferenziarla dal marchio “Armani”. Tale decisione e’ giunta dopo un’annosacontroversia che ha visto la casa del famoso stilista contro il titolare diun timbrificio il cui nome e’ appunto Luca Armani.Questa volta Davide non ce l’ha fatta contro Golia, ma indubbiamente laquestione non era facile, anche perche’ gia’ oggetto di diversi articoligiornalistici che hanno sempre fatto riferimento al sito armani.it perdenunciare le storture del sistema di registrazione dei nomi a dominio.Nel caso di specie non e’ possibile gridare con scandalo al domain grabbinged i fatti lo dimostrano. Nel lontano 1997 il sig. Luca Armani, quando die-commerce nemmeno se ne parlava, registro’ il dominio “armani.it”, che aprescindere dal famigerato marchio era pur sempre il suo cognome, creando unsito che pubblicizzava la sua attivita’ di timbrificio. In breve tempo especialmente in un periodo in cui la speculazione sui nomi a dominio si fecefrequente con casi eclatanti (vedi ad esempio quello di Grauso) la notiziadi armani.it in mano ad un timbrificio di un quasi sconosciuto non potevanon destare scalpore. Il noto stilista inizio’ quindi la vicendagiudiziaria, incattivito tra l’altro per aver trovato tutte le estensionidel proprio marchio gia’ accaparrate (difatti armani.com era statoregistrato gia’ dal 1995 da Anand Ramnath Mani, un grafico di Vancouver ed armani.org era registrato da un’associazione religiosa di una omonima signorafrancese dal nome Mireille). Tra i rimedi a propria disposizione ovviamentei legali dello stilista hanno ritenuto opportuno giocare le proprie cartecon il giudizio ordinario e cio’ si comprende in quanto intentare unaprocedura di riassegnazione sarebbe stato molto rischioso, perche’ la buonafede di Luca Armani e’ fin troppo evidente e dimostrata dai fatti. La stessaOrganizzazione Mondiale della Proprieta’ Intellettuale (Wipo), che fa capoalle Nazioni Unite, aveva stabilito che la compagnia svizzera GA Modefine,proprietaria del marchio Armani, aveva meno diritti a mantenere il dominio«armani.com» del canadese Anand Ramnath Mani.Un giudizio ordinario, anche se indubbiamente piu’ lungo, tende ad accertarel’esistenza di un diritto esclusivo della parte attrice al nome di dominiocontestato ed evidentemente alla fine questa scelta ha premiato lo stilista,anche se fara’ discutere.]]>

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