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NUOVI MEDIA: I diritti dei cittadini e il diritto d’autore

21 Settembre 2002 Commenta

Firenze – E’ On Line su www.LeNuoveVociDelDiritto.com la seconda parte del saggio Innovazioni, Mercati E Diritti, di Paolo Caretti – Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Universita’ di Firenze. Rilevanti e complicati da risolvere appaiono i problemi che l’innovazione tecnologica pone sotto il profilo dei contenuti del messaggio informativo e della relativa disciplina legislativa, ossia sotto il profilo della applicabilita’ di istituti immaginati sin qui per i tradizionali mezzi di comunicazione ai nuovi media che sono entrati in scena. Gli aspetti che vengono qui in discussione attengono soprattutto al rispetto del diritto alla riservatezza e del diritto d’autore, al rispetto dei limiti costituzionali quali quello del buon costume, all’esercizio da parte dello Stato dell’attivita’ diretta alla prevenzione e repressione dei reati. Quanto al diritto alla riservatezza (riferita ai dati sia delle persone, gruppi ed imprese) esso ha trovato da noi, in tempi relativamente recenti, una apposita disciplina in relazione al c.d. diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, concepita in termini di eccezione all’esercizio del diritto (artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990). Ma v’e’ da chiedersi fino a che punto una simile disciplina sia applicabile ai nuovi servizi telematici e banche dati on-line, che gia’ oggi forniscono informazioni di carattere amministrativo, giudiziario, bancario su alcune categorie di soggetti, quali i detentori di carte di credito, i titolari di mutui bancari e cosi’ via. Cosi’ come v’e’ da chiedersi attraverso quali modalita’ possa essere garantita ai soggetti interessati la possibilita’ di controllare non solo quali dati sono stati raccolti a loro carico e resi disponibili, ma anche di esigere la loro eventuale correzione (interrogativi cui, ora, ha dato una prima importante risposta la direttiva comunitaria n. 95/46 la quale, oltre ad introdurre una serie di limitazioni al trattamento dei dati personali, assicura il diritto all’informazione e di accesso ai dati medesimi in capo agli interessati e prevede l’istituzione in ogni Stato membro di un’apposita autorita’ di controllo). Gli interrogativi non si fermano qui: fino a che punto la normativa in vigore relativa alla prevenzione e repressione di reati, che si realizza ad esempio attraverso le intercettazioni telefoniche, puo’ risultare altrettanto efficace di fronte ai nuovi mezzi di comunicazione interpersonale elettronici ? E ancora, fino a che punto la disciplina posta a tutela di determinati interessi spesso di rilievo costituzionale (si pensi alla tutela del buon costume) risulta egualmente efficace a fronte di un mezzo di comunicazione come Internet che consente l’immission e libera m rete di dati, informazioni e immagini senza alcun controllo (si pensi ai recenti casi giudiziari in Germania, che hanno messo in difficolta’ alcuni dei piu’ grossi service providers o alle violente polemiche, seguite da una serie di ricorsi giurisdizionali in punto di costituzionalita’, originate dall’introduzione nel recentissimo Telecommunications Act del 1996 americano di una serie di norme dirette a punire la diffusione di materiale pornografico attraverso computer services) ? E piu’ in generale, come e’ possibile conciliare regole e istituti nati per una comunicazione «al pubblico» con una comunicazione che viceversa tende ad assumere tutte le caratteristiche, quanto meno tecniche, di una comunicazione interpersonale e, come tale, in genere garantita dal principio d4 liberta’ e segretezza (si veda ad esempio il nostro art. 15 Cost.) ? Si tratta di interrogativi ai quali non e’ facile dare risposte esaurienti, ma che di nuovo mettono in rilievo ulteriori aspetti problematici sui quali presto o tardi il legislatore sara’ chiamato ad intervenire.

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