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SIAE: La Tutela Delle Opere Cinematografiche Su Internet

25 Settembre 2002 Commenta

Pisa – E’ istituita presso la SIAE una sezione apposita – La SezioneCinema – al fine precipuo di tutelare le opere cinematografiche oassimilate – film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserietelevisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, filminchiesta in una o piu’ puntate, documentari televisivi e cartonianimati di breve durata fino a 45′, etc. – in favore degli autori delsoggetto, della sceneggiatura e della regia, nonche’ in favore degliautori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento dellaversione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente inlingua straniera. L’attivita’ di tutela di cui sopra concerne, inparticolare, la gestione dell’equo compenso, riconosciuto agli autoridall’art.46-bis della legge sul diritto d’autore, che la SIAE negozia eamministra per conto degli autori. Gli accordi finora stipulatiriguardano importanti utilizzatori nel settore dell’emittenza televisivanazionale, mentre sono in corso le trattative con i principali canalitematici e le piattaforme digitali e con i produttori e/o riproduttorivideografici per la vendita ad uso privato ed il noleggio divideocassette e DVD. La liquidazione dei compensi, riscossi sulla basedegli accordi gia’ conclusi, e’ stata avviata a partire dal 2000, mentrela Sezione ripartisce da tempo i compensi per la copia privata ai sensie per gli effetti della legge n.93 del 1992. La Sezione, inoltre,percepisce e liquida agli aventi diritto i compensi per l’utilizzazioneall’estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane, nell’ambitodei rapporti di reciproca rappresentanza con le Societa’ estere digestione collettiva. Nei compiti svolti dalla Sezione e’ compresaaltresi’ la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico, istituito conR.D.L. n.1061/1938, nell’ambito del sistema dei contributi statali asostegno della cinematografia nazionale. Occorre inoltre effettuare ladichiarazione dell’opera tramite l’apposito bollettino fornito dallaDirezione Generale e dalle Sedi Regionali della Societa’. Ladichiarazione dell’opera tramite il bollettino serve ad individuare,sotto la responsabilita’ dei dichiaranti, tutti i coautori dell’opera icui contributi rilevino ai fini della suddivisione dei compensispettanti agli aventi diritto. Per la dichiarazione di nuove opere, gliautori possono concordare un particolare piano di riparto dei proventiper l’opera, ex art. 2 della delibera commissariale n.21 del 15 novembre1999. Per tutte le opere gia’ realizzate e/o utilizzate in una faseantecedente alla definizione di questa normativa, la suddivisione delcompenso fra i coautori deve fondarsi, come per le operecinematografiche, sul piano di riparto generale dei proventi. Ladichiarazione dell’opera a mezzo bollettino va effettuata in vista dellaprima forma di utilizzazione, non appena l’opera e’ stata fissata nellasua forma definitiva. Sono accettate modifiche a piani di ripartopreesistenti, ma solo per variazioni di coautori su operecinematografiche iscritte nel Pubblico Registro Cinematografico,realizzate in base alla normativa in vigore prima della Legge 1213/65,la cui ripartizione dei proventi e’ regolata dall’art.5 della citatadelibera commissariale. Per queste opere, il coautore che intendarichiedere la rettifica dei dati a disposizione della SIAE, puo’presentare un bollettino di dichiarazione insieme ad una dichiarazionedi consenso degli altri coautori – o loro eredi – presenti nelprecedente piano di riparto. L’autore che promuove la contestazione devefornire – entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dalla SIAE a tuttigli aventi diritto presenti nel bollettino di dichiarazione – ladocumentazione idonea a provare il suo diritto di partecipare allaripartizione dei compensi, quali copia del contratto nonche’ inclusionenei titoli di testa del film da cui risulti la qualifica di coautore. Aconclusione dell’istruttoria ed acquisite le dichiarazioni di consensodi tutti gli interessati, il bollettino di dichiarazione verra’modificato d’ufficio.

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